Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15540 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 09 Agosto 1983, n. 5333. Est. Sensale.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - Rappresentanza giudiziale - Giudizio di cassazione promosso dal curatore - Sopravvenienza della chiusura del fallimento - Legittimazione processuale del curatore - Persistenza - Documentazione della chiusura del fallimento - Produzione - Inammissibilità

Impugnazione civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Di documenti nuovi



Nel giudizio di Cassazione, promosso dal fallimento in persona del suo curatore, l'eventuale sopravvenienza della chiusura del fallimento, in data successiva alla notificazione del ricorso, non incide sulla legittimazione processuale del curatore stesso, ne' può essere dedotta e documentata dalle parti, ostandovi il divieto dell'art. 372 cod. proc. civ.. (massima ufficiale)


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