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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15533 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 1993, n. 3491. Est. Grieco.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - In genere - Istanza di chiusura - Rigetto - Decreto del Tribunale fallimentare - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità


Il decreto con il quale il Tribunale fallimentare rigetti un'istanza di chiusura del fallimento non è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., per difetto del requisito della decisorietà , perché, limitandosi a lasciare "aperta la procedura fallimentare, è perciò stesso modificabile e revocabile dallo stesso giudice che lo ha emesso ed inidoneo ad acquistare autorità di giudicato. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giancarlo MONTANARI VISCO Presidente
" Alfredo ROCCHI Consigliere
" Angelo GRIECO Rel. "
" Rosario DE MUSIS "
" Giulio GRAZIADEI "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
ROSSO RENATO, nella qualità di liquidatore della fallita Karvit SpA in liquidazione;
ROSSO ROMANO, nella qualità di Amministratore della Finco SpA, socia di maggioranza della fallita Karvit SpA, elettivamente dom.ti in Roma, via Porta Pinciana 6 c-o l'Avv. Michele Giorgianni che li rappresenta e difende con gli avv.ti Mario Casella e Giovanna Anversa, giusta delega in calce al ricorso;
Ricorrenti
contro
Curatela del fallimento SPA KARVIT in liquidazione, in persona del suo Curatore Salvatore Morvillo elettivamente domiciliato in Roma, via Lucrino 25, c-o l'Avv. Giuseppe Di Stefano che lo rappresenta e difende con l'Avv. Giovanni Valcavi, giusta procura speciale per Notar Mario Fugazzola di Legnano del 12.2.88 rep. N. 43079;
Resistente
Ricorso n. 3343-88
TOVAGLIERI GIANLUIGI di Busto Arsizio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucrino 25 c-o l'Avv. Giuseppe Di Stefano che lo rappresenta e difende con l'Avv. Giovanni Valcavi, giusta delega in atti;
Controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
Karvit SpA, in liquidazione, fallita.
Finco SpA;
Curatela del fallimento della Karvit SpA in liquidazione, in persona del Curatore, sig. Salvatore Morvillo;
Intimati
Avverso il provvedimento del Tribunale di Milano dell'11.4.87. Sono presenti gli Avv.ti Giorgianni e Casella per i ricorr. L'Avv. Valcavi per i resist.
Il Consigliere, dr. Angelo Grieco svolge la relazione. La difesa dei ricorrenti chiede l'accoglimento del ric. princip. ed il rigetto dell'incidentale.
La difesa dei resist. il rigetto del ric. princip. e l'accoglim. dell'incid.
Il P.M. conclude per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto ex art. 111 della Costituzione avverso il provvedimento del Tribunale di Milano dell'11.4.87, comunicato il 13.5.87, che ha respinto l'istanza di chiusura immediata del fallimento Karvit spa, in liquidazione, presentata dal legale rappresentante della società fallita.
Il Tribunale ha affermato che mentre la mancata approvazione del rendiconto del precedente Curatore, revocato dal Tribunale, era superabile in conseguenza della cessione a terzi, da parte del curatore revocato, dell'asserito credito per compensi vantati nei confronti del fallimento - in ragione della carica attribuitagli e dalla successiva rinuncia del cessionario a far valere tale credito verso la "massa" restando svincolato l'esito del giudizio dallo inadempimento connesso alla liquidazione delle spese della procedura fallimentare e dalla relativa chiusura) non così poteva dirsi di altri due ostacoli.
Ha rilevato che le contestazioni concernenti il credito vantato dai coniugi Luxardo e Trombino verso la massa e le controversie ancora in atto in ordine alle pretese dell'Ing. Tovaglieri e di Maria Thaon de Revel di partecipare al concorso fallimentare rappresentavano altrettanti insuperabili ostacoli alla chiusura. Quanto alle prime, ha sottolineato che l'accertamento sulla fondatezza della pretesa concernente il carico delle spese dell'alienazione immobiliare effettuata dal Curatore revocato, pregiudicando la determinazione di quelle che l'art. 118 n. 2 presuppone interamente liquidate e pagate al momento della chiusura della procedura, impedivano di realizzarla; quanto alle seconde, il Tribunale ha rilevato che la opposizione allo stato passivo presentata dal Tovaglieri e dalla Thaon de Reverl costituiva ostacolo parimenti insormontabile alla chiusura del fallimento. Al riguardo, il Tribunale ha osservato che la pretesa - sebbene respinta al momento della insinuazione - era ancora sub judice sicché quele parti non potevano essere considerate estranee alla procedura. E non potevano essere private della particolare tutela apprestata dalla legge. Di qui, la ragione di non chiudere il "fallimento" posto che, nella fattispecie, era inesistente il presupposto per far luogo alla chiusura anche in presenza di contestazioni: l'accantonamento di somme idonee a garantire il diritto dei non ammessi al passivo.
Sicché, il Tribunale, costatata la impossibilità di idonee e concrete cautele per i crediti ancora da accertare, ha rifiutato la chiusura della procedura.
I ricorrenti sotengono il ricorso con due "mezzi".
I resistenti affidano le proprie difese al controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi - principale ed incidentale - in quanto proposti, separatamente, contro lo stesso provvedimento vanno riuniti à termini dell'art. 335 cpc.
L'impugnazione principale, tuttavia, non resiste alla verifica della sua ammissibilità.
Questa Corte ha ripetutamente affermato - tra le tante, cfr. Cass. SU. 2367-66; 1806-74; 3517-75; 462-86; 146-88; 6776-90 - che sono ricorribili per cassazione ex art. 111 della Costituzione i provvedimenti che, incidendo su diritti soggettivi, sono caratterizzati da definitività e decisorietà; che difetta di decisorietà - Cass. 2650-82 - o, più puntualmente, non ha attitudine al "giudicato", il provvedimento del Tribunale fallimentare che rigetta l'istanza di chiusura del fallimento:
limitandosi a non definire la procedura (lasciandola, come suol dirsi, "aperta") ne consente la successiva modificabilità e revocabilità.
E, dunque, alla stregua di principi interamente condivisi, deve ribadirsi che la pronuncia impugnata, in quanto insuscettibile di acquistare autorità di "cosa giudicata", non è ricorribile in base all'art. 111 della Costituzione.
Mentre sono venuti meno i presupposti per esaminare i motivi con cui i ricorrenti hanno confortato l'impugnazione proposta, resta "assorbito" il ricorso incidentale espressamente condizionato alla mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso principale. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l'incidentale.
Compensa le spese.
Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Roma 22.5.92.