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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15526 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 19 Luglio 1999. Est. Di Amato.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - In genere - Pignoramento singolare precedente alla dichiarazione di fallimento - Sua operatività in favore della massa dei creditori - Ammissibilità - Sopravvenuta mancanza del titolo legittimante la sostituzione ad opera del curatore - Conseguenze - Legittimazione dei singoli creditori all'azione esecutiva individuale - Sussistenza - Fattispecie


Dopo la dichiarazione di fallimento e la conseguente improseguibilità (assoluta, in caso di esecuzione mobiliare, e relativa, in caso di esecuzione immobiliare) dell'esecuzione individuale, gli effetti del pignoramento singolare operano in favore della massa dei creditori, indipendentemente dall'intervento nella procedura esecutiva. Ne consegue che, quando per qualsiasi ragione (nella specie, era stata accertata l'opponibilità al fallimento del titolo d'acquisto del terzo, perché anteriore sia al fallimento del debitore e sia al pignoramento ad iniziativa del creditore procedente) viene meno il titolo che aveva legittimato la sostituzione del curatore, i singoli creditori riprendono la legittimazione all'azione esecutiva individuale e, se questa era stata proseguita dal curatore, ai sensi dell'art. 107 legge fall., possono a loro volta proseguirla dal punto al quale era giunto il curatore. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TONUCCI IDA, TONUCCI TERZINA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA S. PELLICO 24, presso l'avvocato CARELLO R. C., rappresentate e difese dagli avvocati VINCENZO DI MAMBRO, DOMENICO FRAMONDI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA BRIANZA - ALZATE BRIANZA Società Cooperativa a r.l., gia CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'ALTA BRIANZA Società Cooperativa a r.l., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANASTASIO II^ 80, presso l'avvocato ADRIANO BARBATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO MANFREDI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO NUOVA VETRERIA ARTISTICA PESARESE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 248/97 del Tribunale di PESARO, depositata il 15/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/99 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Framondi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Barbato, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pesaro, con ordinanza del 15 gennaio 1991, dichiarava l'improcecibilità, ai sensi dell'art. 51 l. fall., delle esecuzioni promosse dalla Banca Popolare Pesarese (esecuzione n. 48 del 1980) e dalla Cassa Rurale Artigiana (oggi Banca di Credito Cooperativo) dell'Alta Brianza, (esecuzione n. 89 del 1981) in danno della s.r.l. Nuova Vetreria Artistica Pesarese, in quanto la società debitrice era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 54563/90. Peraltro, il curatore del fallimento, con atto del 4 agosto 1993, si sostituiva, ai sensi dell'art. 107 l. fall., ai creditori istanti nelle predette esecuzioni e chiedeva fissarsi la vendita degli immobili. Ida Tonucci e Terzina Tonucci, odierne ricorrenti, proponevano opposizione all'esecuzione, deducendo che i beni dei quali il fallimento chiedeva la vendita h non appartenevano alla fallita società, ma erano di loro proprietà, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Pesaro con sentenza del 22 maggio 1985, trascritta il 5 agosto 1986, con la quale era stato dichiarato risolto il contratto di vendita intervenuto tra esse Tonucci e la s.r.l. Nuova Vetreria Artistica Pesarese, poi dichiarata fallita. Il Tribunale di Pesaro con sentenza del 9 maggio 1995 accoglieva l'opposizione, dichiarando che il fallimento non poteva sottoporre all'esecuzione i beni pignorati, mentre tale diritto spettava alla Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza. Con il ricorso del 23 novembre 1995 Ida Tonucci e Terzina Tonucci, premesso che la vendita dei beni era stata ordinata su istanza del fallimento, dopo che l'espropriazione promossa dalla Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza era stata dichiarata improcedibile e senza che il relativo provvedimento fosse impugnato, affermava che la vendita non poteva avere luogo e ne chiedeva la sospensione. Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 24 novembre 1995, qualificava il ricorso come opposizione agli atti esecutivi, fissava l'udienza per l'istruzione della causa e disponeva la sospensione della vendita. Il Tribunale di Pesaro con sentenza del 15 aprile 1997 ricettava l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Ida e Terzina Tonucci affermando che il provvedimento con il quale era stata dichiarata l'improcedibilità della esecuzione aveva "natura meramente processuale" e quindi doveva considerarsi sempre revocabile al mutare della situazione, ad esempio, come nella specie, per l'accertata opponibilità alla massa del titolo di acquisto del terzo. Pertanto, venuta meno la legittimazione esclusiva del curatore, l'esecuzione poteva essere portata compimento dalla Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza, munita di un titolo esecutivo preesistente alla trascrizione del titolo sul quale le Tonucci fondavano il loro diritto.
Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione Ida e Terzina Tonucci, deducendo due motivi; la Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 99, 112, 114, 131, 279, 486, 487, 617, 618, 623, 624, 625 c.p.c.; in particolare, le ricorrenti lamentano che l'istanza diretta ad ottenere la sospensione della vendita sia stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi, pur in mancanza di una qualsiasi istanza esecutiva della banca, diretta a riprendere l'esecuzione singolare, ovvero di un provvedimento del giudice dell'esecuzione di revoca della precedente ordinanza di improcedibilità, con la conseguenza che, secondo le ricorrenti, mancava un atto dell'esecuzione da impugnare ex art. 617 c.p.c.. Il motivo è infondato. Esattamente il giudice dell'esecuzione prima ed il Tribunale poi hanno qualificato il ricorso delle odierne ricorrenti come opposizione agli atti esecutivi. Con il ricorso in questione, infatti, le Tonucci hanno lamentato che l'espropriazione proseguisse a vantaggio della Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza malgrado la vendita fosse stata fissata su istanza di un soggetto, cioè il fallimento della s.r.l. Nuova Vetreria Artistica Pesarese, che il Tribunale di Pesaro, accogliendo l'opposizione, aveva accertato non essere legittimato alla esecuzione. Pertanto, è evidente che l'istanza di sospensione della vendita, pur facendo formalmente leva sulla inesistenza del diritto del fallimento di procedere all'esecuzione forzata - il Tribunale, peraltro, aveva contestualmente affermato, anche se sul punto la sentenza è stata impugnata, l'esistenza del relativo diritto in capo alla Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza - era, invece, fondata sulla pretesa irrituale prosecuzione dell'esecuzione, sulla base dell'istanza di vendita proposta da un soggetto dichiarato non legittimato all'esecuzione: la prosecuzione, quindi, dell'esecuzione a beneficio della Banca, odierna controricorrente, e non il diritto del curatore di procedere all'esecuzione erano oggetto della doglianza. In altre parole, le odierne ricorrenti si dolevano, come oggi si dolgono, del fatto che la Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza potesse proseguire l'espropriazione malgrado la dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione dalla stessa promossa e malgrado l'esecuzione fosse stata riattivata da un diverso soggetto, il curatore del fallimento, al quale era opponibile il titolo da esse vantato. L'istanza, quindi, non era conseguenziale alla contestazione del diritto del fallimento di procedere all'esecuzione, ma alla contestazione della legittimità della prosecuzione dell'esecuzione a beneficio di un soggetto diverso. Per ciò che concerne la pretesa mancanza di un atto dell'esecuzione da impugnare, poiché le ricorrenti contestavano, e contestano, la ritualità della prosecuzione dell'esecuzione sulla base dell'ordinanza di vendita emessa ad istanza del fallimento, è evidente che, implicitamente, l'atto impugnato è proprio la predetta ordinanza, sia pure in relazione ad una situazione non esistente al momento della sua emissione, ma sopravvenuta, e cioè la prosecuzione della esecuzione, dopo l'accertata inesistenza della legittimazione del fallimento alla esecuzione forzata sul bene appartenente alle Tonucci, a favore dell'originario creditore procedente. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono violazione degli artt. 487 e 617 c.p.c. e degli artt. 51 e 107 l. fall.; in particolare, lamentano che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto revocata la dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione singolare, pur in assenza di istanza del creditore e di un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ed abbia comunque ritenuto revocabile un provvedimento avverso il quale non era stata proposta tempestiva opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza che il singolo creditore non era abilitato a proseguire l'esecuzione. In relazione a tale motivo si deve, anzitutto, definire il thema decidendum. Nel ricorso, così come nella opposizione agli atti esecutivi, non viene posta la questione, indipendentemente dal profilo della tempestività di una tale impugnazione, della legittimità dell'ordinanza di vendita, emessa, dopo che il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'improcedibilità dell'espropriazione promossa dall'odierna controricorrente, su istanza del curatore che alla banca si sostituiva ai sensi dell'art. 107 l. fall.. Infatti, sul presupposto implicito della legittimità dell'iniziativa del curatore in relazione alla pregressa dichiarazione di improcedibilità, la questione che viene posta è, come sopra si è già detto e come sintetizzano le stesse ricorrenti nel loro ricorso, quella della possibilità che "il singolo creditore prosegua l'esecuzione in presenza di un provvedimento non più contestabile, che dichiara l'improcedibilità dell'espropriazione singolare per sopravvenuto fallimento del debitore". Così precisata la questione, il motivo è infondato. Secondo un autorevole orientamento, sostanzialmente recepito nelle sue conclusioni dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 29.5.97, n. 4743 e Cass. 29.3.69, n. 1040, che parlano de plano di assorbimento nel fallimento delle azioni esecutive individuali) non esiste una azione esecutiva concorsuale distinta dalla azione esecutiva singolare dei creditori; questi, quando il loro debitore viene dichiarato fallito, esercitano proprio la loro azione singolare con l'insinuazione del credito al passivo fallimentare ed il curatore, lungi dall'essere il titolare di un'azione esecutiva concorsuale, generata dalla sentenza di fallimento, è soltanto il titolare dell'ufficio scelto dalla legge come mezzo tecnico per la liquidazione del patrimonio del fallito ed il soddisfacimento dei creditori. In conclusione, secondo questo orientamento, "il divieto dell'art. 51 l. fall. si risolve propriamente, non in perdita, ma in una trasformazione dell'azione di espropriazione da azione esecutiva individuale ordinaria in azione esecutiva (concorsuale) fallimentare, che si esercita esclusivamente a norma dell'art. 52 l. fall., attraverso la domanda di ammissione al passivo fallimentare ed il conseguente concorso del creditore alle ripartizioni dell'attivo fallimentare".
Questa ricostruzione delle ragioni giuridiche del divieto appare da condividere poiché, se è vero che il vincolo del patrimonio dell'imprenditore insolvente si realizza già con la dichiarazione di fallimento, e perciò, prima dell'accertamento della esistenza e consistenza dei crediti concorrenti, è anche vero, da un lato, che la liquidazione del patrimonio del debitore, salvo motivate eccezioni, può avere luogo solo dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo (art. 104 l. fall.) e, d'altro canto, che la procedura deve chiudersi se i creditori non si insinuano al passivo e non esercitano perciò, nei modi previsti dalla legge fallimentare, l'azione esecutiva e cioè, come recita l'art. 2910 c.c., il potere di fare espropriare i beni del debitore per conseguire quanto è loro dovuto (art. 118 n. 1 l. fall.). Da ciò consegue che esattamente si descrive il fenomeno come un assorbimento nel fallimento delle azioni esecutive individuali. Ciò risulta ancora più chiaramente per le espropriazioni immobiliari, per le quali il divieto di azioni esecutive individuali trova applicazione anche con la previsione della facoltà del curatore di sostituirsi al creditore procedente e, quindi, della possibile prosecuzione dell'azione nell'interesse del fallimento ed a vantaggio dei creditori concorsuali. Pertanto, per le espropriazioni immobiliari in corso si deve parlare di una improseguibilità da parte del creditore procedente e di una proseguibilità, rimessa ad una scelta discrezionale, da parte del curatore. L'azione proseguita è, tuttavia, proprio quella iniziata dal singolo creditore, sia pure con le modificazioni indotte dall'apertura del concorso di tutti i creditori. In coerenza con tale presupposto questa Corte ha sempre ritenuto che, dopo la dichiarazione di fallimento e la conseguente improseguibilità (assoluta in caso di esecuzione mobiliare e relativa ai singoli creditori in caso di esecuzione immobiliare) della esecuzione individuale, gli effetti del pignoramento singolare operino in favore della massa dei creditori (Cass. 29.3.69, n. 1040, con riferimento al pignoramento mobiliare) indipendentemente dall'intervento nella procedura esecutiva (Cass. 29.5.97, n. 4743;
Cass. 10.11.80, n. 6020).
Da quanto detto consegue che, quando per qualsiasi ragione (ad es. chiusura del fallimento; revoca del fallimento; accertamento, come nella specie, della opponibilità al fallimento del titolo di acquisto del terzo, perché anteriore sia al fallimento del debitore e sia al pignoramento ad iniziativa del creditore procedente) viene meno il titolo che aveva legittimato la sostituzione del curatore, i singoli creditori riprendono la legittimazione all'azione esecutiva individuale e, se questa era stata proseguita dal curatore, ai sensi dell'art. 107 l. fall., possono a loro volta proseguirla dal punto al quale era giunto il curatore. L'assorbimento, prima, dell'azione esecutiva individuale in quella concorsuale e la restituzione, poi, ai creditori di quella stessa azione, purgata dalle trasformazioni indotte dall'apertura del concorso, legittima la conclusione raggiunta. Il fondamento del principio va individuato nell'incontestabile opportunità (di risparmiare tempo e di utilizzare le attività processuali complesse e dispendiose già poste in essere, prima, per l'instaurazione della procedura esecutiva individuale e, poi, per la prosecuzione della stessa da parte del fallimento.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.
rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 1999.
Depositato in cancelleria il 19 luglio 1999