Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15496 - pubb. 13/07/2016

Emissione di assegno bianco o postdatato al fine di garanzia

Cassazione civile, sez. I, 24 Maggio 2016, n. 10710. Est. Bisogni.


Assegno in bianco o postdatato – Al fine di garanzia – Nullità – Sussiste – Conseguenze – Accertamento di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.



L’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ.. Pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod. civ. (cfr. Cass. civ. sezione II, n. 4368 del 19 aprile 1995). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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