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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15476 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 16 Marzo 2001, n. 3819. Est. Losavio.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Decreto di chiusura - In genere - Reclamo - Creditore non ammesso al passivo - Legittimazione - Esclusione - Prospettiva di esito favorevole di causa promossa in via ordinaria - Irrilevanza - Fondamento - Potere discrezionale degli organi fallimentari di protrarre la procedura in presenza delle ipotesi contemplate dall' art. 118 legge fallimentare - Esclusione - Opposizione allo stato passivo o dichiarazione tardiva di credito - Ostacolo alla chiusura - Esclusione


Il creditore del fallito, non ammesso al passivo, non è legittimato a reclamare avverso il decreto di chiusura della procedura nella prospettiva dell'esito favorevole di causa dal medesimo promossa - nella specie petizione ereditaria in via ordinaria di beni già ripartiti tra i creditori ammessi - perché comunque non potrebbe beneficiare di un eventuale ulteriore riparto, mentre d'altro canto il rimedio ai sensi dell'art. 119 secondo comma legge fallimentare è esperibile soltanto per contestare la sussistenza, in concreto, di una delle ipotesi previste dall'art. 118 legge fall., in presenza delle quali, invece, gli organi fallimentari non hanno nessun potere discrezionale di protrarre la procedura e quindi differirne la chiusura, a cui non osta pertanto ne' l'opposizione allo stato passivo, ne' la dichiarazione tardiva di credito. (massima ufficiale)

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