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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15475 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 26 Novembre 2002, n. 16658. Est. Maria Rosaria Cultrera.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Revoca del fallimento - In genere - Giudizio di opposizione - Fatti successivi alla dichiarazione di fallimento - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di sopravvenuta estinzione delle passività ad opera di terzi


Nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della stessa (ancorché scoperti successivamente), non i fatti sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui l'opposizione tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti, soggettivo ed oggettivo, per l'apertura della procedura, alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta. Ne consegue che l'estinzione delle passività ad opera di terzi, sopraggiunta nel corso della procedura, rileva ai fini della chiusura, ma non della revoca del fallimento. (Nella fattispecie, la S.C. ha altresì escluso che la sopravvenuta estinzione delle passività, ad opera di terzi, potesse valere a dimostrare la sussistenza di credito sufficiente, da parte della società fallita, all'epoca del fallimento, in quanto si trattava di società posta in liquidazione e dunque destinata a non operare più sul mercato e a non spendere la sua reputazione, verso banche, fornitori o altri creditori qualificati, utile, nel normale ciclo produttivo, a sostenere il prosieguo dell'attività anche in situazione di momentanea carenza di liquidità). (massima ufficiale)

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