Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15471 - pubb. 01/07/2010

Equa riparazione da durata irragionevole di una procedura fallimentare

Cassazione civile, sez. I, 13 Aprile 2005, n. 7664. Est. Fioretti.


Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Processo equo - Termine ragionevole - In genere - Procedura fallimentare - Ritardo allegato dal creditore - Giudizio di irragionevolezza della durata della procedura - Termine finale della procedura rilevante a detto fine - Ammissione del credito allo stato passivo - Esclusione - Soddisfacimento integrale del credito ammesso o intervenuta definitività del decreto di chiusura del fallimento - Mancata proposizione da parte del creditore di istanza di riparto provvisorio dell'attivo - Irrilevanza



In tema di equa riparazione da durata irragionevole di una procedura fallimentare, ai fini della individuazione del momento finale del processo presupposto, in relazione al quale va valutata la ragionevolezza della durata dello stesso, deve tenersi conto non già del momento in cui è avvenuta la ammissione del credito al passivo, ma, avuto riguardo alla natura e alla finalità della procedura di cui si tratta, anche del periodo successivo della procedura stessa, che si deve considerare conclusa solo nel momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso, ovvero, nella ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, nel momento in cui, intervenuto decreto di chiusura del fallimento per essere stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo, o per non potere la stessa essere utilmente continuata per insufficienza di attivo, detto decreto sia divenuto definitivo per essere scaduto il termine di quindici giorni dalla sua affissione senza che lo stesso sia stato impugnato con reclamo alla corte di appello (artt. 118 e 119 legge fall.), non rilevando la mancata proposizione da parte del creditore di istanza diretta ad ottenere il riparto provvisorio dell'eventuale attivo, atteso che a tale riparto il curatore deve provvedere di ufficio, a norma dell'art. 110 legge fall. (massima ufficiale)


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