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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15470 - pubb. 01/07/2010.

Equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo


Cassazione civile, sez. I, 11 Maggio 2005, n. 9922. Est. Fioretti.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Processo equo - Termine ragionevole - In genere - Termine ragionevole del processo - Criteri di determinazione ex lege n. 89 del 2001 - Durata complessiva del processo presupposto - Procedura fallimentare - Termine conclusivo - Individuazione - Criteri


In tema d'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per l'individuazione del momento iniziale e di quello conclusivo del procedimento presupposto occorre riferirsi ai criteri desumibili dalla disciplina del tipo di processo che si assume affetto da ritardo. In particolare, la procedura fallimentare, con riguardo al concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, può considerarsi conclusa soltanto nel momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, oppure, nelle ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, quando sia intervenuto il decreto di chiusura del fallimento o perché è stata compiuta la ripartizione dell'attivo o perché la procedura non può essere utilmente continuata per insufficienza d'attivo e tale decreto sia divenuto definitivo per essere scaduto il termine di quindici giorni dalla sua affissione senza che sia stato impugnato con reclamo alla corte d'appello. (massima ufficiale)

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