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Cassazione civile, sez. I, 04 Dicembre 2012, n. 21681. Est. Di Amato.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - In genere - Dichiarazione di fallimento - Interesse ad impugnare - Nozione - Interesse morale - Sufficienza - Fondamento
Secondo l'ampia dizione dell'art. 18 legge fall., è legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento "qualunque interessato" e, perciò, ogni soggetto che ne abbia ricevuto o possa riceverne un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura, anche solo morale. Pertanto, seppure il fallimento sia stato chiuso per mancanza di domande di ammissione al passivo o per avvenuto pagamento dei creditori e delle spese di procedura, l'imprenditore fallito resta legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento, essendo "in re ipsa" il pregiudizio che questa infligge alla sua reputazione commerciale. (massima ufficiale)