Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15461 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. VI, 29 Maggio 2013, n. 13337. Est. De Chiara.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Effetti - Interruzione dei processi in cui sia parte il curatore - Opposizione allo stato passivo - Riassunzione del giudizio nei confronti del debitore tornato "in bonis" - Possibilità - Conclusioni formulate in termini di insinuazione al passivo piuttosto che di condanna al pagamento del preteso credito - Irrilevanza - Fondamento



Il riacquisto della capacità processuale del fallito determinato dalla chiusura (o dalla revoca) del fallimento provoca l'interruzione dei processi in cui sia parte il curatore della procedura, per cui il giudizio ex art. 98 legge fall. può essere riassunto nei confronti del debitore tornato "in bonis", o da lui proseguito, al fine di giungere all'accertamento giudiziale sull'esistenza, o meno, del credito di cui si era chiesta l'insinuazione, dovendosi ritenere irrilevante, la circostanza che le conclusioni del creditore continuino ad essere formulate in termini di ammissione al passivo, piuttosto che di condanna al pagamento dell'invocato credito, atteso che la domanda di insinuazione, inserendosi in un processo esecutivo concorsuale e tendendo all'accertamento del credito in funzione esecutiva mediante la sua collocazione sul ricavato dell'attivo fallimentare, ricomprende quella di condanna richiesta nel giudizio ordinario. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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