ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15460 - pubb. 01/07/2010.

.


Cassazione civile, sez. III, 23 Settembre 2013. Est. Scrima.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - In genere - Chiusura del fallimento - Effetti processuali - Procedimenti pendenti - Subentro del fallito tornato "in bonis" - Configurabilità - Giudizio di cassazione - Applicabilità del principio - Sussistenza

Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere - Chiusura del fallimento - Effetti processuali - Procedimenti pendenti - Subentro del fallito tornato "in bonis" - Configurabilità - Giudizio di cassazione - Applicabilità del principio - Sussistenza


Nel giudizio di cassazione, così come è consentito al successore a titolo universale di una delle parti già costituite di proseguire il procedimento (atteso che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso), a maggior ragione deve ritenersi possibile la prosecuzione del processo iniziato dal curatore fallimentare da parte dell'imprenditore tornato "in bonis", visto che la chiusura del fallimento, pur privando il curatore della capacità di stare in giudizio, non comporta una successione nel processo, bensì il mero riacquisto della capacità processuale in capo al soggetto già dichiarato fallito. (massima ufficiale)