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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15452 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 23 Maggio 2011, n. 11279. Est. Fioretti.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Effetti - Esdebitazione - Condizioni ostative - Contributo causale al ritardo nella definizione della procedura ai sensi dell'art. 142, comma 1, n. 2 legge fall. - Nozione - Proposizione di azioni giudiziali infondate - Atti di disposizione patrimoniale anteriori al fallimento - Rilevanza - Limiti - Fattispecie


In tema di esdebitazione, il beneficio della liberazione del fallito persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, comma 1, n. 2 legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che il fallito "non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura", assumendo cioè un comportamento antigiuridico di ostacolo alla sua ragionevole durata, prescritta dagli artt. 6 CEDU e 111 Cost., in tale comportamento dovendosi far rientrare tanto il promuovimento di qualsiasi iniziativa giudiziaria che si sia rivelata infondata e pretestuosa, tale da ritenersi proposta con l'unica finalità del citato ritardo, quanto gli atti di disposizione del proprio patrimonio, anche posti in essere prima del fallimento, già nella consapevolezza della irreversibilità del dissesto ed alternativi alla tempestiva domanda di fallimento in proprio. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo al reclamo ex art. 26 legge fall., poi dichiarato inammissibile nella sede di legittimità, proposto dai falliti avverso il decreto di trasferimento di immobile acquisito alla procedura e all'impugnativa, poi rinunciata, del rendiconto del curatore, da un lato, e, dall'altro, all'affitto d'azienda, concesso per canoni inadeguati, a società terza costituita da un familiare e senza che all'apertura della procedura seguisse l'immediato rilascio del bene, per il quale si erano quindi rese necessarie azioni recuperatorie da parte del curatore).(massima ufficiale)

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