Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15415 - pubb. 07/07/2016

Revocatoria di rimesse in conto corrente bancario e onere della prova (ante riforma)

Cassazione civile, sez. I, 10 Febbraio 2015, n. 2536. Est. Di Amato.


Fallimento – Azione revocatoria di rimesse in conto corrente bancario – Divieto in appello di eccezioni nuove e di deduzione di nuove circostanze – Deduzioni attinenti al "massimo scoperto", alle operazioni bilanciate ed ai saldi attivi – Ammissibilità – Prova della natura solutoria dei versamenti – Onere della prova a carico del curatore



In tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, non costituisce ampliamento del thema decidendum e del thema probandum (inammissibili nel giudizio d’appello) le deduzioni attinenti al "massimo scoperto", alle operazioni bilanciate ed ai saldi attivi e cioè deduzioni che nel primo caso ineriscono soltanto ad una questione di diritto circa l'interpretazione da dare all’art. 67 legge fall., (nel testo anteriore alla riforma) e negli altri casi ad elementi quali la scopertura o meno del conto e la destinazione o meno dei versamenti alla creazione di provvista per contestuali operazioni passive; tali elementi non sono, infatti, estranei alla prova della natura solutoria dei versamenti che grava sul fallimento e che implica la produzione degli estratti del conto corrente, dai quali gli elementi in questione emergono il più delle volte senza necessità di ulteriori accertamenti.
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Segnalazione del Dott. Alfietto Bergantini


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