Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15412 - pubb. 06/07/2016

Concordato con riserva: violazione degli obblighi informativi e natura perentoria del termine disposto dal tribunale

Tribunale Rovigo, 23 Giugno 2016. Est. Martinelli.


Concordato preventivo - Concordato con riserva - Obblighi informativi periodici - Ratio - Inadempimento - Inammissibilità del ricorso

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Obblighi informativi periodici - Natura perentoria del termine fissato dal tribunale per il loro adempimento



Durante la fase di concordato con riserva, l’adempimento agli obblighi informativi periodici disposti dal tribunale ha natura essenziale ed è connaturato alla struttura della procedura, perché rappresenta il contraltare degli effetti protettivi concessi dall’articolo 168 legge fall.; la necessità dell’informazione di tutti i creditori e la trasparenza del comportamento dell’imprenditore rappresentano, infatti, i pilastri dell’istituto protettivo e la violazione di tali prescrizioni non può che determinare la revoca della procedura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il termine fissato dal tribunale ai sensi dell’articolo 161, comma 8, legge fall. per l’adempimento degli obblighi informativi durante il concordato preventivo con riserva ha natura perentoria e la sua violazione non può che comportare la inammissibilità del ricorso per concordato preventivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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