Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15405 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 07 Aprile 2015. .


Attività di direzione e coordinamento - Amministrazione di fatto - Distinzione - Attività atipica in forma orale o scritta consistente nella espressione di volontà dell’ente dirigente in ordine ad atti gestori che dovranno essere compiuti dagli amministratori della società diretta a violazione dei principi di corretta gestione societaria - Punto di equilibrio tra l’interesse della holding e quello delle società controllate - Direzione e coordinamento quali attività di fatto - Direzione: esercizio di una pluralità sistematiche costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa - Coordinamento: realizzazione di un sistema di sinergie tra diverse società del gruppo nel quadro di una politica strategica complessiva



L’attività di direzione e coordinamento (che può essere esercitata anche da una persona fisica) è differente dall’amministrazione di fatto della società controllata: l’ente dirigente non agisce compiendo esso stesso atti di gestione della società eterodiretta rilevanti verso i terzi e/o spendendo il nome di lei, così generando un effetto di imputazione ad essa dei suoi atti; l’ente dirigente, invece, influenza o determina le scelte gestorie operate dagli amministratori della società diretta, che si tradurranno in atti gestori rilevanti verso i terzi compiuti, in esecuzione delle direttive, dagli amministratori della società diretta. L’ente dirigente, dunque, non esercita “i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione” di amministratore (art. 2639 c.c., da cui si ricava una definizione paradigmatica e generale della figura dell’amministratore di fatto). L’attività di direzione e coordinamento è, pertanto, un’attività atipica, che può assumere forma orale o scritta e le modalità più svariate avente come soggetto attivo/mittente l’ente dirigente e come destinatari gli amministratori della società diretta, consistente nella espressione di volontà dell’ente dirigente in ordine ad atti gestori che dovranno essere compiuti dagli amministratori della società diretta (e poi di conseguenza imputati ad essa).

Al riguardo la giurisprudenza ha puntualizzato che i principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale sono, nei gruppi di impresa, violati ogniqualvolta la holding, nel realizzare una determinata strategia od operazione, non abbia trovato il punto di equilibrio tra il proprio interesse e quello delle società controllate sicché la clausola generale contenuta nell’art. 2497, primo comma, c.c. varrebbe come formula che riassume in sé i criteri ai quali deve essere informata la direzione unitaria.

In questa prospettiva, risolvendosi la “direzione” ed il “coordinamento” in una attività di fatto, giova evidenziare che la direzione equivale all’esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa, cioé sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali; il coordinamento mira, invece, a realizzare un sistema di sinergie tra diverse società del gruppo nel quadro di una politica strategica complessiva, estesa all’insieme di società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)