Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15392 - pubb. 05/07/2016

Formazione delle categorie ex art. 186 septies l.f. ed estensione degli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti

Tribunale Forlì, 05 Maggio 2016. Pres., est. Pazzi.


Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. – Carattere negoziale e privatistico dell’accordo – Sussistenza –  Natura di procedura concorsuale – Esclusione

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari ex art. 182 septies l.f. – Natura

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari ex art. 182-septies l.f. – Natura Criteri di formazione delle categorie tra creditori bancari – Criterio dell’omogeneità per posizione giuridica e interesse economico – Definizione

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari ex art. 182-septies l.f. – Estensione degli effetti dell'accordo ai non aderenti – Formazione delle categorie – Necessità

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari ex art. 182-septies l.f. – Erronea formazione delle categorie – Facoltà del tribunale di riclassificazione delle categorie – Sussistenza



In linea generale l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’ art. 182 bis l. fall. appartiene al più ampio novero delle soluzioni negoziate della crisi di impresa, pur non dando luogo, secondo la più diffusa opinione, ad una procedura concorsuale.
Inducono a una simile interpretazione alcuni indici quali la mancanza di una fase di ammissione alla procedura, il cui inizio dipende esclusivamente dall’iniziativa privatistica e stragiudiziale dell’imprenditore debitore, l’assenza di organi della procedura al pari di curatore o commissario giudiziale, la mancanza di un vincolo di maggioranza, proprio invece delle deliberazioni concordatarie e oggi, dopo la novella apportata dal d.l. 179/2012 alla l. 3/2012, del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento.
L’ accordo ex art. 182 bis l. fall. soggiace dunque alla regola privatistica contrattuale secondo cui l’ accordo ha forza di legge fra le parti, ai sensi dell’ art. 1372 c.c., ed è tendenzialmente irrilevante per i terzi, sì che il raggiungimento della percentuale del sessanta per cento prevista dalla norma in parola ha unicamente lo scopo di assicurare la stabilità e la serietà dell’ accordo, mentre i creditori non aderenti non sono vincolati allo stesso e dovranno essere pagati secondo le ordinarie e precedenti scadenze previste.
Non sminuisce la portata sistematica delle precedenti considerazioni il fatto che anche l’ accordo (o meglio la sua pubblicazione) possa produrre effetti c.d. protettivi di automatic stay, considerato che l’ effetto di tutelare il patrimonio e la credibilità del debitore da iniziative di singoli creditori ostili è comunque collegato all’ esclusiva iniziativa dell’ imprenditore in crisi, attraverso la pubblicazione dell’ accordo nel registro delle imprese, senza alcuna mediazione del Tribunale, né attraverso una formale ammissione, né attraverso la concessione di termini, come previsto dall’ art. 161, 6° c., l. fall. nell’ ipotesi di domanda anticipata di concordato o nel procedimento di inibitoria di cui all’ art. 182 bis, 6° e 7° c., l. fall..
L' istituto in parola si sostanzia perciò in un accordo stipulato tra il debitore e un numero di creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti con il quale vengono liberate delle risorse funzionali all'adempimento integrale delle pretese creditorie degli estranei al fine di superare il dissesto finanziario che affligge il richiedente. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

L’accordo di ristrutturazione ex art. 182 septies l. fall. ha introdotto una particolare fattispecie di accordo di ristrutturazione alla quale si applicano cumulativamente le disposizioni dell’art. 182 bis e dell’art. 182 septies l. fall. Detto accordo si sottrae, in ragione dell’espressa deroga normativa, alla disciplina di cui agli artt. 1372 e 1411 c.c., per cui pare così condivisibile la tesi di chi ha ritenuto che in questo modo il legislatore abbia inteso perseguire il disegno di rendere gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari, piuttosto che contratti, ulteriori procedure concorsuali di stampo negoziale da affiancarsi ai concordati.

Nella descritta prospettiva la formazione delle categorie, con la necessità che tutti i creditori in esse ricompresi siano informati dell'avvio delle trattative, siano messi in condizione di parteciparvi in buona fede e raggiungano un consenso del 75%, può essere considerata come una sorta di procedimento di voto in formato minore, nel cui ambito gli incontri per lo svolgimento delle trattative costituiscono una deformalizzata assemblea, mentre la partecipazione agli stessi e l’ adesione costituiscono una forma semplificata di suffragio.

Non è possibile invece valutare le scelte di merito e di convenienza attraverso le quali il proponente abbia inteso perseguire il risanamento - con particolare riferimento nel caso di specie alla scelta di procedere a una vendita del compendio immobiliare inizialmente a valori di mercato, nell' auspicio di un' inversione di tendenza dell' attuale andamento economico - a meno che queste scelte incidano sulla idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e, più in generale, a superare la situazione di crisi e di insolvenza, condizione che nel caso di specie non ricorre; si veda in questo senso Tribunale Bologna 17.11.2011, in Il Fallimento, 2012, 594. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

L’ art. 182 septies l. fall., nel prevedere un controllo dei criteri di formazione delle categorie, richiede che le stesse siano omogenee per posizione giuridica e interesse economico, dovendosi intendere per posizione giuridica la tipologia dell' operazione creditizia da cui il debito trae origine e per interesse economico la tipologia della garanzia di soddisfazione per il creditore, con la conseguente necessità di tenere conto di eventuali garanzie collaterali detenute da alcuni creditori facenti parte della categoria. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Benchè l’art. 182 septies secondo comma l. fall. preveda la mera possibilità la formazione di categorie (“L’ accordo può individuare una o più categorie fra i creditori.”), è evidente che una simile ripartizione è imprescindibile nel caso in cui si chieda l’estensione ai dissenzienti, stante l’obbligo di accertamento delle condizioni previste alla lettera a) del successivo quarto comma del medesimo art. 182 septies l. fall. 
L’ imprenditore che solleciti l’ omologa dell’ accordo di ristrutturazione raggiunto con i propri creditori finanziari con estensione ai soggetti non aderenti deve perciò suddividere i propri creditori finanziari in categorie omogenee per posizione giuridica e interessi economici e raggiungere un unico accordo con tutti i componenti della categoria, rimanendo preclusa la possibilità di regolare diversamente i singoli rapporti, come invece può avvenire con i creditori non finanziari convenzionati. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi erroneamente formata la categoria dei creditori bancari chirografari non assistiti da garanzia considerando le sole garanzie ipotecarie e trascurando le garanzie fideiussorie prestate. Detto errore però non preclude l’omologa dell’accordo, dal momento che il Tribunale deve effettuare la verifica prevista dall’ art. 182 septies quarto comma lett. a), l. fall. ponendo attenzione alla reale consistenza dell’indebitamento dell’impresa ed eventualmente operando una riclassificazione delle categorie malamente formate. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini - Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio del foro di Rimini
mancini@studiotmr.it  
  

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