Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15384 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 2010. .


Servizi di investimento finanziari - Doveri informativi a carico degli intermediari - Violazione - Responsabilità contrattuale - Ripartizione degli oneri di allegazione e probatori



In tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento; l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta. (massima ufficiale)