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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15377 - pubb. 28/06/2016.

Valore probatorio della dichiarazione resa su modulo prestampato sulla consapevolezza della rischiosità dell’investimento


Cassazione civile, sez. I, 06 Marzo 2015. Est. De Marzo.

Servizi di investimento finanziari - Dichiarazione resa su modulo prestampato dalla banca circa la consapevolezza della rischiosità di un investimento - Confessione - Esclusione - Prova dell'adempimento degli obblighi informativi a carico degli intermediari - Sussistenza -  Fattispecie


In tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, pur non costituendo dichiarazione confessoria (in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo), può comprovare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sull'intermediario. (Nella specie, è stata ritenuta idonea a comprovare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione la circostanza che il cliente, in occasione dell'acquisto di "bond" argentini, abbia fatto riferimento alle avvertenze ricevute circa l'inadeguatezza dell'ordine, sia per la mancata quotazione del titolo sia per la sua non rispondenza alla scelta prudenziale di investimenti operata fino ad allora, sottoscrivendo la seguente dichiarazione: "Prendiamo atto delle indicazioni sotto riportate e tuttavia vi autorizziamo comunque ad eseguire l'operazione: titolo non quotato-operazione non allineata alla linea di investimento concordata"). (massima ufficiale)

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