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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15364 - pubb. 01/07/2016.

Revocatoria di rimesse in conto corrente, saldo infragiornaliero e onere della prova (ante riforma)


Cassazione civile, sez. I, 29 Marzo 2016, n. 6042. Est. Ferro.

Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Rimesse sul conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito - Plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata - Richiesta di revoca in base al saldo infragiornaliero - Onere del curatore di provare la cronologia dei singoli movimenti - Sussistenza - Conseguenze


In tema di revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario effettuate da un imprenditore poi dichiarato fallito, nel caso di plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata in cui appaia uno scoperto di conto, il fallimento che chieda la revoca di rimesse aventi carattere solutorio in relazione al saldo infragiornaliero e non al saldo della giornata, ha l'onere di dimostrare l'esistenza di atti aventi carattere solutorio e, dunque, la cronologia dei singoli movimenti, cronologia che non può essere desunta dall'ordine delle operazioni risultante dall'estratto conto ovvero dalla scheda di registrazione contabile, in quanto tale ordine non corrisponde necessariamente alla realtà e sconta i diversi momenti in cui, secondo le tipologie delle operazioni, vengono effettuate le registrazioni sul conto, sicché in mancanza di tale prova devono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti. (fattispecie ante riforma)

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