Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15361 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Udine, 27 Maggio 2016. .


Provvedimenti cautelari - Sequestro - Sequestro probatorio - Presupposti



L’accoglimento del sequestro probatorio di cui all’articolo 670, comma 2, c.p.c. richiede la verifica dei seguenti presupposti: a) una astratta idoneità del documento a fornire elementi di prova nel giudizio di merito; b) l’opportunità di una custodia temporanea; c) una controversia sul diritto all’esibizione o alla comunicazione.

Con riferimento al primo, il giudice è chiamato ad un giudizio ipotetico e prognostico, posto che soltanto nella fase di merito potrà effettuarsi una valutazione compiuta del valore della prova.

Il presupposto sub b) consente al giudice una valutazione ampiamente discrezionale del requisito di opportunità, non essendo necessaria la prova concreta del rischio di alterazione o distruzione del bene; l’opportunità ricorre, pertanto, ogniqualvolta vi sia il periculum della perdita della prova.

Quanto al terzo presupposto (esistenza di una controversia sul diritto all’esibizione o alla comunicazione) il sequestro giudiziario in questione non è condizionato alla esistenza di una controversia sul diritto alla esibizione, ma è consentito ogni qual volta la cosa serva come prova e se ne riveli indispensabile l'acquisizione ai fini dell' accertamento dei fatti. (Cass., Sez. I, 22 dicembre 1993, n. 12705). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)