Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15337 - pubb. 29/06/2016

Anticipazione delle spese di conservazione dell’immobile pignorato

Cassazione civile, sez. III, 22 Giugno 2016, n. 12877. Est. Annamaria Ambrosio.


Espropriazione forzata - Oneri e spese della procedura - Spese necessarie alla conservazione dell’immobile pignorato - Mantenimento in esistenza del bene - Spese necessarie ad evitare la chiusura anticipata della procedura - Anticipazione a carico del creditore procedente - Rimborso ex art. 2770 c.c.



Le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato indissolubilmente finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza del bene (con esclusione, quindi, delle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa dell'integrità dello stesso, quali quelle dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria o gli oneri di gestione condominiale) in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata (in quanto volte ad evitarne la chiusura anticipata) sono qualificabili quali spese «per gli atti necessari al processo» che, ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice dell'esecuzione può porre in via di anticipazione a carico del creditore procedente. Tali spese dovranno essere rimborsate come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ. al creditore che le abbia corrisposte in via di anticipazione, ottemperando al provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne abbia disposto l'onere a suo carico.

Nella specie si trattava di spese necessarie ad evitare pericoli nella struttura del compendio immobiliare e, quindi, indispensabili per evitare il crollo o il definitivo perimento del bene pignorato, con conseguente chiusura anticipata della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


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