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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15325 - pubb. 28/06/2016.

Responsabilità solidale degli amministratori e liquidazione equitativa del danno


Tribunale di Massa, 30 Ottobre 2015. Est. Sara Farini.

Azione di responsabilità del curatore fallimentare contro gli amministratori di società fallita in caso di condotta omissiva a fronte di perdite che comportano la riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti di legge: presupposti - Responsabilità degli amministratori di società fallita che proseguono l’attività di impresa a fronte di perdite che comportano la riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti di legge: presupposti - Liquidazione in via equitativa del risarcimento del danno a favore della curatela fallimentare: ammissibilità - Condanna in via solidale degli amministratori di società fallita al risarcimento del danno in favore della curatela del fallimento: ammissibilità


Sussiste l’antigiuridicità delle condotte di mala gestio contestate dalla curatela del fallimento agli organi gestori della società fallita, i quali abbiano omesso la convocazione dell’assemblea dei soci per l’adozione di una delibera che disponga la trasformazione, ovvero la ricapitalizzazione della società, ovvero in difetto la messa in liquidazione, ogniqualvolta la perdita di esercizio abbia l’effetto di ridurre il capitale sociale al di sotto dei limiti di legge; la condotta omissiva degli amministratori della società fallita viola l’obbligo che l’art. 2447 c.c. impone, unitamente agli artt. 2485 e 2486 c.c., all’organo di gestione della società.

Sussiste la responsabilità degli amministratori della società fallita che non abbiano posto in essere alcuna di tali condotte “conservative”, ma hanno invece continuato l’attività di impresa, anche dopo l’azzeramento del capitale sociale, ponendo in essere atti gestori che hanno determinato l’aumento delle perdite della società. La responsabilità degli amministratori emerge anche ragionando a contrario: qualora, infatti, gli amministratori avessero messo in liquidazione la società, o comunque questa fosse stata trasformata o ancora “ricapitalizzata” quando il capitale sociale si era azzerato non si sarebbero manifestate le perdite registrate dai bilanci della società fallita. Se la gestione dell’impresa non fosse proseguita sino al momento dell’apertura del concorso dei creditori, ma fosse cessata prima, la perdita di patrimonio sociale non si sarebbe verificata o, in ogni caso, si sarebbe verificata in misura ridotta. Ne deriva la responsabilità dell’organo gestorio della società fallita.

E’ ammissibile la liquidazione del risarcimento del danno in via equitativa, prendendo come parametro di riferimento le perdite registrate dai bilanci di esercizio della società fallita, predisposti dall’organo amministrativo, ed approvati dai soci.

Gli amministratori vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della curatela del fallimento, non rilevando la più o meno breve permanenza di ciascun soggetto all’interno dell’organo amministrativo della società, posto che tale circostanza ha rilievo unicamente nei rapporti interni tra i debitori solidali, risultando invece inopponibile alla curatela fallimentare. (Alessandro Fontana) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alessandro Fontana del Foro di Massa Carrara


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