Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15314 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 23 Maggio 1990, n. 4669. Est. Pannella.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Proposta - In genere - Società in nome collettivo - Maggioranza assoluta del capitale - Calcolo - Criteri.



La maggioranza assoluta del capitale, richiesta dall'art. 152, secondo comma, legge fallimentare ai fini della validità della proposta di concordato nella società in nome collettivo, va calcolata con riferimento al capitale sociale costituito dalle quote di partecipazione dei soci, di regola proporzionate ai conferimenti (art. 2263 cod. civ.) e non al diverso criterio previsto dall'art. 2257, terzo comma, cod. civ. (secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili) ovvero a quello di ripartizione dell'attivo contenuto nell'art. 2282 cod. civ. (in proporzione della parte di ciascun socio nei guadagni). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato