Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15313 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 24 Gennaio 1961, n. 106. Est. Malfitano.


Fallimento - Concordato - Convenienza - Valutazione incensurabile del giudice di merito. Società - Fallimento - Conseguenze - Proposta di concordato - Legittimazione degli amministratori. Società - Società per azioni - Atto costitutivo - Modifiche - Omologazione e iscrizione - Mancanza - Conseguenze. Società - Società per azioni - Assemblea - Convocazione - Indicazione dell'ordine del giorno - Estremi - Finalità



Il giudizio sulla convenienza del concordato tra il fallito e i creditori costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. Il fallimento è causa di scioglimento e non di Estinzione della società: sciolta questa per effetto della dichiarazione di fallimento, segue necessariamente quello speciale periodo di liquidazione che e la procedura fallimentare,durante la quale permangono il vincolo sociale, l'ente sociale, lo stesso patrimonio comune e gli organi sociali (sebbene l'ente sia spossessato del patrimonio stesso e l'amministrazione sia assunta dal curatore). Ne consegue che coloro che rappresentano la società fallita hanno il potere di sottoscrivere la proposta di concordato e gli amministratori di una società per azioni possono compiere gli Atti necessari per la presentazione di tale proposta e, quindi, a norma dell'art. 152 l.F. Convocare e presiedere l'assemblea straordinaria per l'approvazione di essa e delle relative condizioni.A norma dell'ultimo comma dell'art. 2436 cod.civ., il mancato deposito in cancelleria e la mancata iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che importa modificazione dell'atto costitutivo delle società per azioni, non producono la nullità ma soltanto l'inefficacia della deliberazione nei confronti dei terzi che non ne ebbero conoscenza. L'inserzione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea di una societa per azioni, dell'elenco delle materie da trattare, prescritta dal 1' comma dell'art. 2366 cod.civ. ha la duplice funzione di rendere i soci edotti delle materie sulle quali dovranno deliberare, perché possano partecipare all'assemblea con la necessaria preparazione e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti deliberandosi su argomenti che questi ritenevano che non sarebbero stati trattati perché non inclusi nell'elenco; pertanto, non è necessario che detto avviso contenga l'indicazione particolareggiata della materia da trattare, essendo sufficiente una menzione sintetica, purché chiara e non ambigua.


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