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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15301 - pubb. 24/06/2016.

Esecuzione del concordato con continuità aziendale e modalità di controllo del commissario giudiziale


Tribunale di Roma, 14 Aprile 2016. Est. Di Salvo.

Concordato preventivo con continuità aziendale - Rischio della prosecuzione dell’attività in capo ai creditori

Concordato preventivo con continuità aziendale - Oggetto della proposta - Natura vincolante della percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori

Concordato preventivo con continuità aziendale - Riacquisto da parte del debitore della disponibilità del patrimonio - Tutela dei creditori - Informazione degli stessi - Necessità

Concordato preventivo - Adempimento - Ruolo di sorveglianza del commissario giudiziale - Valutazione prognostica anche prima della scadenza del termine - Poteri di indagine ed informativi

Concordato preventivo - Esecuzione - Verifica della conformità dell’atto all’interesse dei creditori e al piano omologato - Controllo preventivo -  Necessità


La disposizione di cui all’art. 186-bis, comma 2, lett. b), legge fall., secondo la quale il professionista deve attestare che la prosecuzione dell’attività d'impresa prevista dal piano di concordato con continuità aziendale è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, consente di affermare che in questo tipo di concordato, il rischio connesso alla continuazione dell’attività grava sui creditori, a favore dei quali è destinato il vantaggio economico che ne dovesse derivare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo con continuità aziendale, l’oggetto della proposta, diversamente da quanto avviene nel concordato con cessione dei beni, è costituito dalla prestazione monetaria che verrà ricavata dalla continuazione dell'attività e dalla eventuale cessione dei beni non strumentali all'attività d'impresa. Da ciò consegue che, diversamente dal concordato con cessione dei beni, nel quale il risultato economico per i creditori dipende dall'esito più o meno positivo delle operazioni di liquidazione dei beni (i cui poteri di gestione sono stati con l’omologazione trasferiti in capo agli organi della procedura), in questo tipo di concordato, definito in dottrina anche "con garanzia", proprio al fine di sottolinearne la differenza con il primo, la percentuale di soddisfacimento dei creditori non può che essere certa e vincolante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo con continuità aziendale con l’omologazione il debitore riacquista la piena disponibilità nella gestione del suo patrimonio. Con la chiusura della procedura viene, infatti, meno il principio dello "spossessamento attenuato", compendiato, nelle fasi precedenti, dalla regola dell'art. 167 legge fall., sicché l'imprenditore può compiere qualsiasi tipo di atto senza necessità di autorizzazione, con l'unico limite di indirizzare l'attività d'impresa alla realizzazione del piano (cfr.Trib. Monza 13 febbraio 2015). In un contesto nel quale il libero esercizio dell'impresa da parte della debitrice trova un limite esclusivo nell'iniziativa giurisdizionale dei singoli creditori, assumono fondamentale risalto le specifiche esigenze informative di questi ultimi, i quali debbono essere messi in condizione di disporre di un apparato documentale ed informativo adeguato che consenta loro di richiedere, con l'opportuna tempestività e ove ne ricorrano i presupposti dí legge, la risoluzione del concordato per inadempimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il commissario giudiziale, ai sensi dell’articolo 185, comma 1, legge fall., sorveglia l’adempimento del concordato preventivo ed è tenuto ad effettuare una valutazione prognostica sul rispetto delle previsioni del piano allo scopo di consentire ai creditori, debitamente informati, di chiedere la risoluzione del concordato anche prima della scadenza del termine previsto per l’adempimento.

Nello svolgimento di tale compito, il commissario giudiziale, il quale deve essere posto nelle condizioni di riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, potrà disporre di opportuni poteri di indagine ed acquisire dagli organi dell’impresa ogni genere di atti e informazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nella fase di esecuzione del concordato preventivo, la verifica della conformità dell'atto all'interesse dei creditori, che avviene di regola in un momento successivo rispetto al compimento dell'atto, rischia di rivelarsi intempestiva, e, quindi, scarsamente efficace; pertanto, rispetto alle attività di particolare rilievo economico e finanziario è opportuno che, ferma l'esigenza di preservare lo spazio di autonoma determinazione dell'imprenditore, i poteri di sorveglianza siano declinati in chiave "anticipatoria" nella forma del controllo preventivo, da realizzare mediante la previsione di un obbligo del debitore di sottoporre esclusivamente determinati atti di straordinaria amministrazione al parere facoltativo non vincolante del commissario giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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