Sull'estensione al liquidatore del potere di deliberare la proposta e le condizioni di concordato preventivo
Cassazione civile, sez. I, 14 Giugno 2016, n. 12273. Est. Genovese.
Concordato preventivo - Delibera della proposta e delle condizioni di concordato - Potere degli amministratori - Estensione al liquidatore - Esclusione - Delibera dell’assemblea - Necessità
Il potere di deliberare la proposta e le condizioni di concordato preventivo che l’articolo 152 legge fall. riconosce agli amministratori non è automaticamente estensibile al liquidatore della società, il quale deve, pertanto, essere a ciò espressamente autorizzato dall’assemblea. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Marco Spadaro
Il testo integrale