Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15273 - pubb. 01/07/2010

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Corte Costituzionale, 18 Maggio 2016. .


Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Reclamo - Natura di evolutiva - Facoltà del debitore di indicare per la prima volta fatti e mezzi di prova a difesa - Tutela del diritto di difesa



La riconosciuta natura “devolutiva” del reclamo – come regolato dall’art. 18 della legge fallimentare, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 – consente, infatti, al fallito, benché non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado (che gli viene notificata nelle forme ordinarie), i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (Corte di cassazione, sentenze n. 6835 e n. 6300 del 2014, n. 22546 del 2010, ordinanza n. 9174 del 2012). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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