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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15170 - pubb. 07/06/2016.

Falcidia del credito privilegiato, mancata indicazione dei beni oggetto di privilegio, doveri informativi del commissario giudiziale, atti in frode e modalità di informazione dei creditori


Tribunale di Padova, 12 Novembre 2015. Pres., est. Maria Antonia Maiolino.

Concordato preventivo - Falcidia del credito privilegiato capiente - Presupposti - Accettazione da parte del creditore falcidiato - Mancanza dell'accettazione - Pagamento integrale dei crediti privilegiati - Necessità

Concordato preventivo - Informazione dei creditori - Rilevanza - Modalità e momenti di espressione nell'ambito del procedimento di concordato

Concordato preventivo - Previsione di pagamento di un debito come privilegiato - Mancata indicazione dei beni oggetto del privilegio speciale - Mancanza della relazione ex art. 160, comma 2, l.f. per giustificare la falcidia del debito - Pagamento integrale - Necessità

Concordato preventivo - Qualificazione dei crediti - Natura privilegiata pretermessa - Facoltà del creditore di invocarla anche dopo l'omologa del concordato - Necessità dell'iniziativa del creditore per crediti per i quali debbano essere dimostrati i requisiti di fatto per il riconoscimento del privilegio - Distinzione rispetto ai crediti per i quali la natura privilegiata o meno dipende dalla mera applicazione della norma di legge

Concordato preventivo - Dovere del commissario giudiziale di illustrare le utilità traibili dal fallimento - Limiti - Illustrazione di tutte le alternative soddisfazioni dei singoli crediti - Esclusione - Presenza del proponente all'adunanza - Chiarimenti repliche necessarie al contenuto della relazione ex articolo 172 l.f.

Concordato preventivo - Atti in frode - Nozione - Attività del proponente volta ad alterare la percezione dei creditori - Fatto scoperto dal commissario giudiziale - Significato - Fatto accertato dal commissario nella sua completezza e rilevanza

Concordato preventivo - Informazione dei creditori - Modalità - Chiarezza dell'esposizione - Semplice consegna della contabilità e di documentazione - Insufficienza


La falcidia del credito erariale privilegiato non è paragonabile alla falcidia di qualsiasi credito chirografario: la seconda falcidia è un effetto diretto dell’approvazione del concordato da parte della maggioranza dei creditori, cosicché anche la minoranza dissenziente ne subirà le conseguenze; al contrario, la falcidia del credito privilegiato “capiente” (privilegiato generale o speciale) è ammissibile solo in quanto accettato dal creditore falcidiato: in assenza di tale assenso la falcidia del credito privilegiato e la contestuale soddisfazione dei creditori chirografari viola la regola dell’art. 160, comma 2 , legge fall. e le regole in tema di cause di prelazione dei crediti, in base alle quali il concordato deve pagare integralmente i crediti privilegiati e non può pagare i creditori chirografari con sostanze della proponente se non abbia prima integralmente soddisfatto il monte crediti privilegiato.
(Nel caso di specie, la proponente aveva prospettato ai creditori il pagamento in via chirografaria del debito erariale privilegiato per l'ipotesi in cui l'erario avesse espresso voto sfavorevole alla transazione fiscale; il Tribunale, constatata la capienza del debito in questione e ritenendo che lo stesso dovesse essere pagato integralmente in quanto privilegiato, ha constatato la mancanza di risorse per la soddisfazione dei creditori chirografari). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'informazione dei creditori, la quale assume nella costruzione generale dell'istituto concordatario valore essenziale, giacché il voto dei creditori è idoneo a condizionare la minoranza dissenziente, può valere quale pilastro dello strumento a condizione che si tratti di un voto informato, trova plurime sedi di espressione nel procedimento di concordato; essa viene in primo luogo fornita dal proponente ed attuata mediante la trasmissione della proposta ai creditori da parte del commissario giudiziale secondo le indicazioni fornite dal tribunale quando pronuncia il provvedimento di ammissione; una successiva informazione "terza" viene poi assicurata dal commissario giudiziale nella relazione ex articolo 172 legge fall. ed una ulteriore informazione dei creditori può aver luogo in sede di adunanza ex articolo 175 legge fall., alla quale il proponente deve obbligatoriamente presenziare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ipotesi in cui il piano di concordato preveda il pagamento di un debito in via privilegiata ma nulla riferisca in ordine ai beni oggetto del privilegio speciale né alleghi una relazione ex art. 160, comma 2, legge fall. al fine di giustificarne il pagamento falcidiato, il debito in questione va necessariamente pagato integralmente (Cass. 24970/2013). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel procedimento di concordato, il debitore espone tutti i propri debiti e spiega come intende pagarli ed il tribunale deve d’ufficio valutare la corretta qualificazione di quei crediti, la legittima modalità di pagamento e la fattibile prospettiva di soddisfazione. In ordine alla corretta qualificazione dei crediti va del resto sottolineato come la natura privilegiata eventualmente pretermessa in sede di ammissione possa essere invocata dal creditore anche dopo l’omologa del concordato, non ricorrendo nella procedura concorsuale in esame la preclusione connessa all’accertamento dei crediti: ecco perché il fatto che in sede di preammissione il creditore abbia invocato una determinata qualificazione del credito non appare dirimente, ben potendo ridiscutersi la questione anche in fase successiva e dovendo comunque il concordato garantire adeguata capienza. Il problema dell’iniziativa del creditore può quindi porsi solo per quei crediti per i quali debbano essere dimostrati i requisiti di fatto per il riconoscimento del privilegio (es. privilegio artigiano), ma non per quei crediti ove la natura privilegiata o meno dipende dalla mera applicazione di una norma di legge.
Cosicché di fronte ad un credito privilegiato mobiliare speciale, ove il debitore proponente non deduca ed attesti l’inesistenza dei beni su cui insiste il privilegio, in fase di ammissione e poi di adunanza è il tribunale che d’ufficio deve verificare che il credito sia trattato come privilegiato e gli sia assicurata integrale soddisfazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’art. 172 legge fall. stabilisce che il commissario giudiziale debba illustrare ai creditori le “utilità” traibili dal fallimento: non è invece previsto che debbano essere scandagliate tutte le alternative soddisfazioni dei singoli crediti nell’alternativa ipotesi fallimentare. In proposito, va inoltre precisato che è anche onere della società proponente, la cui presenza è obbligatoria all’adunanza, fornire i chiarimenti e le repliche necessarie al contenuto della relazione ex articolo 172, in modo da instaurare un diretto confronto con il creditore interessato alla specifica informazione; in tal modo, la piena informazione è comunque assicurata dal sistema procedimentale, sia attraverso il commissario giudiziale sia attraverso la presenza del proponente all'adunanza dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Gli atti di frode di cui all'articolo 173 legge fall. non sono costituiti da tutti gli interventi sul patrimonio del debitore; ciò che rileva è " solo l'attività del proponente il concordato volta ad occultarlo in modo da poter alterare la percezione dei creditori circa la reale situazione del debitore influenzando il loro giudizio" (Appello Milano 29 giugno 2011, Appello Venezia 24 novembre 2011, Appello Torino 21 maggio 2013, in www.ilcaso.it), con la ulteriore precisazione che “nell'interpretazione letterale e sistematica del riferimento agli atti accertati dal commissario, l'art. 173, comma 1, legge fall. non esaurisce il suo contenuto precettivo nel richiamo al fatto "scoperto" perché ignoto nella sua materialità, ma ben può ricomprendere il fatto non adeguatamente e compiutamente esposto in sede di proposta di concordato ed allegati, e che quindi può dirsi "accertato" dal commissario, in quanto individuato nella sua completezza e rilevanza ai fini della corretta informazione dei creditori, solo successivamente” (in motivazione Cass. n. 9050/2014).
(Nel caso di specie, il proponente aveva omesso di riferire dell'alienazione di un immobile di rilevante valore in data di poco precedente alla presentazione della domanda di concordato, omissione che oltre a privare i creditori di una somma rilevante, avrebbe potuto dar luogo ad azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di atti in frode ai creditori rilevanti per la revoca del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 173 legge fall., va precisato che l'obbligo di disclosure grava sul proponente il concordato e non sull'attestatore e che tale obbligo non può ritenersi assolto semplicemente perché la circostanza emerge dalla documentazione contabile della società, in quanto l'informazione dovuta ai creditori si basa su una chiara esposizione in ordine a circostanze rilevanti e non può di certo essere affidata alla semplice consegna delle scritture contabili e di documentazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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