Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15090 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 19 Novembre 2014. .


Procedimento cautelare - Riproposizione della domanda fondata su diverse argomentazioni o prospettazioni giuridiche - Ammissibilità - Deduzione di nuovi ragioni di fatto e di diritto ammissibile qualora il deducente ne alleghi e dimostri la conoscibilità o la conoscenza in epoca posteriore



Secondo un risalente orientamento, il regime della riproponibilità della domanda cautelare non preclude la riproposizione della domanda che sia fondata, non soltanto su prove nuove o fatti nuovi, ma anche su diverse argomentazioni o prospettazioni giuridiche (Trib. Roma, 7 dicembre 2000): il c.d. giudicato cautelare, coprendo il dedotto e non il deducibile, non si forma se la riproposizione del ricorso, avente il medesimo petitum, avvenga sulla base di nuove deduzioni di fatto o di diritto (Trib. Mantova, 12 luglio 2002). L’orientamento più recente e condivisibile, tuttavia, ha avuto modo di evidenziare che la riproponibilità collegata alla deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto risulta ammissibile solamente qualora il deducente ne alleghi e dimostri la conoscibilità e la conoscenza in epoca posteriore alla definizione del procedimento cautelare concluso con provvedimento negativo. Le ragioni di fatto e di diritto preesistenti alla formazione del giudicato cautelare possano, pertanto, condurre all’ammissibilità della proposizione di una nuova istanza cautelare solo qualora il deducente ne alleghi e dimostri la conoscibilità in epoca posteriore alla definizione del procedimento cautelare concluso con provvedimento negativo, non potendo limitarsi ad introdurre nuovi documenti volti a corroborare i fatti ritenuti non provati in prima istanza (Trib. Napoli, 5 marzo 2013; Trib. Nola, 4 gennaio 2013). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)