Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15074 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione civile, sez. I, 11 Maggio 2016. .
Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria del giudizio - Sussistenza - Produzione di nuovi documenti e prove costituende - Ammissibilità - Applicazione della disciplina della produzione dei documenti in appello e dell'articolo 345 c.p.c. - Esclusione
La natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo non è seriamente contestabile, essendo diretta a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare; detta natura non è tuttavia incompatibile con la produzione di nuovi documenti e prove (costituende) non ammessa durante la perché incompatibile fase sommaria per incompatibilità con le esigenze di speditezza della procedura.
Deve, pertanto, ritenersi fuori luogo ogni richiamo alla disciplina della produzione dei documenti in appello e all'articolo 345 c.p.c., trattandosi, nel caso dell'opposizione, di un giudizio affatto differente da quello ordinario di cognizione non potendo l'opposizione allo stato passivo, integralmente disciplinata dalla normativa fallimentare, essere qualificata come appello. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ In generale
Natura del giudizio di opposizione - ∙
Istruzione probatoria
Principio dispositivo - ∙ Oneri probatori
- ∙ Nuovi mezzi di prova
- ∙ Facoltà di produrre documenti