Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15072 - pubb. 26/05/2016

Diritto alla prova e natura dell'opposizione allo stato passivo ove non è possibile far valere un proprio diritto nell'opposizione proposta da altro soggetto

Cassazione civile, sez. I, 11 Maggio 2016, n. 9617. Est. Didone.


Fallimento - Accertamento del passivo - Natura sommaria del giudizio di verifica - Diritto alla prova - Giudizio di opposizione - Riespansione del diritto alla prova

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria del giudizio - Sussistenza - Produzione di nuovi documenti e prove costituende - Ammissibilità - Applicazione della disciplina della produzione dei documenti in appello e dell'articolo 345 c.p.c. - Esclusione

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo - Possibilità di far valere un proprio diritto nell'ambito dell'opposizione proposta da altro soggetto - Esclusione - Distinzione fra opposizione e impugnazione



Il legislatore della riforma, pur avendo ampiamente mutato la natura del giudizio di verifica, soprattutto attribuendo al curatore il ruolo di parte ed affermando all'art. 95, comma 3, legge fall. che il giudice delegato pronuncia su ciascuna domanda "nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati..", ne ha però mantenuto la caratteristica di giudizio a cognizione sommaria, in cui non è obbligatoria l'assistenza tecnica a favore del creditore ed ove è previsto che il giudice possa procedere "ad atti di istruzione a richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento" (art. 95, comma 3, u.p.).

Tale ultima limitazione del diritto alla prova depone per la natura sommaria della fase necessaria dell'accertamento e impone di ritenere (come d'altra parte si desume dal testo normativo: cfr. art. 99 legge fall.) che, con l'opposizione contro il provvedimento pronunciato a seguito di cognizione sommaria, il diritto predetto - compresso per esigenze di celerità della procedura fallimentare - si riespanda, consentendo al creditore escluso un grado di merito a cognizione piena, non condizionata da preclusioni istruttorie maturate nella fase sommaria, perché non previste espressamente dalla legge e, anzi, espressamente escluse dal tenore dell'art. 99 legge fall., il cui testo, già prima del decreto correttivo prevedeva sin dagli atti introduttivi (ricorso e memoria difensiva) l'onere, a pena di decadenza, di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti "prodotti" di cui la parte intendeva avvalersi, così segnando quale termine preclusivo quello della proposizione dell'opposizione (cfr. Sez. I, Sent., 4 settembre 2009, n. 19211). Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con l'art. 24 Cost., costituendo il diritto alla prova il "nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa" (Corte cost. n. 139/1975). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo non è seriamente contestabile, essendo diretta a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare; detta natura non è tuttavia incompatibile con la produzione di nuovi documenti e prove (costituende) non ammessa durante la perché incompatibile fase sommaria per incompatibilità con le esigenze di speditezza della procedura.

Deve, pertanto, ritenersi fuori luogo ogni richiamo alla disciplina della produzione dei documenti in appello e all'articolo 345 c.p.c., trattandosi, nel caso dell'opposizione, di un giudizio affatto differente da quello ordinario di cognizione non potendo l'opposizione allo stato passivo, integralmente disciplinata dalla normativa fallimentare, essere qualificata come appello. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo, deve escludersi la possibilità di far valere un proprio diritto nel contesto dell'impugnazione proposta da altro soggetto, dovendosi distinguere l'opposizione del creditore escluso anche parzialmente dall'impugnazione del credito ammesso, posto che con l'opposizione, proposta nei confronti del curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contesta che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta, mentre con l'impugnazione del credito ammesso, rivolta nei confronti del creditore concorrente, si contesta che la sua domanda sia stata accolta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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