Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15058 - pubb. 25/05/2016

Ordinanza di consegna delle tabelle millesimali e dell’elenco dei morosi, obbligo di collaborazione e di buona fede dell’amministratore rispetto ai terzi creditori

Tribunale Avezzano, 01 Marzo 2016. Est. Dell'Orso.


Procedimento ex art. 702 bis c.p.c. a cognizione sommaria e cognizione piena - Ordinanza di consegna delle tabelle millesimali e dell’elenco dei morosi - Obbligo di collaborazione e di buona fede dell’amministratore rispetto ai terzi creditori - Applicazione dell’astreinte ex art. 614 bis c.p.c. e condanna al pagamento di penale giornaliera per ogni giorni di ritardo nella esecuzione



Il procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. presenta le coordinate giuridiche proprie procedimenti a cognizione sommaria, nell’alveo della categoria dei riti semplificati di cognizione. Il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c. è in realtà un processo a cognizione piena, poiché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, rispetto alle funzioni che invece sono proprie dei procedimenti sommari.

L’art. 63 disp att cod civ espressamente dispone che l’amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Si tratta per l’amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell’aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale e delinea un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all’amministratore. L’immotivato rifiuto dell’amministratore è palesemente contrario al canone della buona fede oggettiva dovendosi a tal riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.

E’ meritevole di accoglimento la domanda di condanna, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., della parte resistente al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. (Luca Rotondo) (riproduzione riservata)

Le massime si riferiscono a: Tribunale di Pescara, ord. 25 ottobre 2014. G. U. Mariano Bozza; Tribunale di Pescara, ord. 23 febbraio 2016. G. U. Mariano Bozza; Tribunale di Avezzano, ord. 1 marzo 2016. G. U. Andrea Dell’Orso.


Segnalazione dell'Avv. Luca Rotondo


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