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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15044 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Rimini, 12 Maggio 2016. .

Espropriazione di quota di s.r.l. – Art. 2471 c.c. – Applicabilità delle norme sulla espropriazione presso terzi e necessità della fissazione di udienza per la dichiarazione della società – Esclusione


Va considerata superata la ricostruzione che riteneva il pignoramento di quote di s.r.l. assoggettato alla disciplina dell’esecuzione presso terzi, avendo il legislatore del 2003, con la  modifica dell’art. 2471 c.c. - che prevede, per l’espropriazione della quota, la notificazione del pignoramento al debitore e alla società, e la successiva iscrizione nel registro delle imprese -, omesso qualsiasi riferimento alla necessità della fissazione di un’udienza per la dichiarazione della società (sulla falsariga dell’art. 543 c.p.c.). Questa, del resto, appare del tutto superflua, dal momento che il creditore può trarre le informazioni necessarie circa la titolarità ed il valore nominale delle quote, direttamente dal registro delle imprese (nel quale il relativo trasferimento deve essere annotato, a mente dell’art. 2470, secondo comma, c.c.). Appare, pertanto, illogico continuare a richiedere la collaborazione degli organi sociali per l’attuazione del pignoramento, con il rischio per il creditore di soggiacere alle conseguenze della mancata collaborazione dell’organo amministrativo (che potrebbe non presentarsi all’udienza ex art. 543 c.p.c.). La soluzione del pignoramento “diretto” – adottata peraltro dalla giurisprudenza di merito più recente – può quindi ritenersi senz’altro più consona al canone dell’interpretazione letterale e sistematica della legge. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)