Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15036 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. II, 12 Maggio 2016. .


Procedimento civile - Deposito degli atti - Deviazioni dallo schema legale - Scopo del deposito di un atto processuale - Presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario - Deposito in via telematica anziché con modalità cartacee dell'atto introduttivo del processo di cognizione - Mera irregolarità - Mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo - Irrilevanza



Poiché lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e nella messa a disposizione delle altre parti processuali, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del processo di cognizione si risolve in una mera irregolarità: una imperfezione non viziante la costituzione in giudizio dell'attore e non idonea ad impedire al deposito stesso di produrre i suoi effetti tipici tutte le volte che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ex art. 16-bis, coma 7, del decreto-legge n. 179 del 2012. Questa conclusione non è ostacolata dalla mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo, riferito al singolo tribunale in cui si svolge la controversia, che specificamente comprenda l'atto introduttivo del giudizio tra quelli per i quali opera l'abilitazione al deposito telematico. Infatti, il citato art. 35 del decreto ministeriale n. 44 del 2011, in vista dell'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni, si limita a conferire al decreto dirigenziale del Ministero il compito di accertare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Non rientra, pertanto, in quest'ambito di potere accertativo di funzionalità tecniche l'individuazione, altresì, del novero degli atti depositabili telematicamente, la quale discende dalla normativa primaria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)