Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15035 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. II, 12 Maggio 2016. .


Procedimento civile - Deposito degli atti - Deviazioni dallo schema legale - Mera irregolarità



In tema di deposito degli atti, la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio, giungendo alla conclusione che l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario, e che, in tal caso, la sanatoria si produce dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quello di spedizione (Cass. civ., Sez. Un., 4 marzo 2009, n. 5160; Cass. civ., sez. I, 17 giugno 2015, n. 12509). Applicando tale principio, va esclusa una valutazione di radicale difformità del deposito per via telematica, da parte del difensore, dell'atto introduttivo del giudizio rispetto a quello, tipico, che si realizza con modalità cartacee secondo le forme supposte dall'art. 165 cod. proc. civ. e dalle pertinenti disposizioni di attuazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)