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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15007 - pubb. 18/05/2016.

È inammissibile l'azione revocatoria dell'atto di assegnazione effettuato a seguito di scissione societaria


Tribunale di Bologna, 01 Aprile 2016. Est. Anna Maria Rossi.

Scissione societaria - Revocatoria - Assegnazione - Inammissibilità - Irregredibilità degli effetti organizzativi prodotti - Tutela dei creditori anteriori della società scissa - Risarcimento del danno - Solidarietà


È inammissibile l'azione revocatoria avverso l'atto di assegnazione posto in essere nell'ambito di una operazione di scissione societaria. Se è vero, infatti, che la finalità dell'art. 2504-quater c.c. consiste nell'assicurare la stabilità degli effetti di una complessa operazione societaria, la diversità qualitativa dei vizi non può comportare che tali effetti possano essere, in ogni caso messi in discussione (vuoi con la dichiarazione di nullità vuoi con la dichiarazione di inefficacia) una volta eseguite le prescritte formalità pubblicitarie e decorsi i termini per la opposizione: da questo momento pare ragionevole ritenere che per tutelare tali interessi di carattere generale, gli effetti della scissione diventino "irregredibili", e che la tutela offerta ai creditori anteriori della società scissa si concreti nei rimedi specificamente previsti, che sono tra l'altro oggettivamente estesi ed apprezzabili, visto il diritto al risarcimento del danno, previsto all'art. 2504-quater, comma 2. c.c. e la solidarietà di cui all'art. 2506-quater ultimo comma c.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Giulia Ferrari


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