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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14965 - pubb. 10/05/2016.

L'arredamento in stile d'epoca non è registrabile come modello comunitario


Tribunale di Firenze, 23 Febbraio 2016. Est. Anna Primavera.

Concorrenza sleale – Imitazione servile di segni distintivi – Utilizzo di arredamenti simili a quelli di altro esercizio – Registrabilità degli arredi come modelli comunitari – Sussiste

Concorrenza sleale – Imitazione servile di segni distintivi – Utilizzo di arredamenti simili a quelli di altro esercizio – Arredi richiamanti un particolare periodo storico – Registrati come modelli comunitari – Carattere di novità e distinguibilità – Non sussiste – Nullità dei modelli


L’insieme dei mobili e degli oggetti di arredamento, i menu, le denominazioni di alcune specialità per la clientela, può essere qualificato come un insieme di prodotti suscettibile di registrazione, essendo prevista nella Classificazione internazionale di Locarno la classe 6 relativa proprio all’arredamento e comprensiva delle relative sottoclassi.
Del resto lo “shop layout” è stato ritenuto oggetto di tutela anche come marchio dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 10 luglio 2014, caso C-421/13, e lo stesso format – tale da intendersi una struttura programmatica seriale di base, caratterizzata da elementi qualificanti, sequenziali e tematici, esplicativa della ripetibilità di una idea e connotata quindi da un minimo grado di elaborazione creativa ovvero da un layout coerente e riconoscibile che si estrinsechi in un prodotto concreto qual è una linea di arredamento – può costituire sia opera dell’ingegno che modello di industrial design. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Gli elementi diretti ad evocare un periodo storico (e quindi a richiamare elementi impressi nella memoria collettivi come propri di una tipologia o di un’epoca) per definizione non hanno capacità distintiva o di novità (Tribunale di Bologna, Ordinanza del 23 luglio 2013), con la conseguenza che ciò che il titolare del modello riconduce ad un preteso format proprio altro non è che uno stile che è patrimonio comune, il quale non può essere monopolio di una singola impresa che, pertanto, non può sfruttarlo in via esclusiva a livello commerciale. [Il Giudice ha dichiarato la nullità dei modelli comunitari con i quali l’attore aveva registrato lo stile di arredamento dei propri negozi, ispirati allo stile americano anni ‘50] (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Antonio Pezzano e Francesco Cecconi


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