Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14885 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 05 Ottobre 2015. .


Società di capitali - Compravendita di partecipazioni sociali - Garanzie - Situazione della quota ceduta - Situazione patrimoniale della società - Oggetto e distinzione



In linea di massima, si possono individuare due tipi di garanzie: una relativa alla quota sociale oggetto del trasferimento (c.d. nomen verum) e una connessa alla situazione patrimoniale della società, le cui azioni/quote sono oggetto di cessione (c.d. nomen bonum); con riferimento alla prima, il cedente è tenuto solo a garantire che la partecipazione societaria ceduta è di sua proprietà e che ne può liberamente diporre, in assenza di vincoli, pesi o legami di sorta. Diverso è il discorso in relazione alla seconda garanzia, ricollegata al fatto che la partecipazione ceduta rappresenti effettivamente una determinata percentuale del capitale sociale e quel determinato valore economico, risultante dal bilancio (o, comunque, da una situazione patrimoniale) ad una certa data. In altre parole, questa seconda tipologia di clausole tende ad assicurare la consistenza patrimoniale e la capacità reddituale dell'impresa.

Così, il cedente può assumere anche detta ulteriore e distinta garanzia in ordine alla consistenza quantitativa e qualitativa della partecipazione ceduta, sulla base della situazione patrimoniale ad una determinata data; in tali casi il cedente è tenuto a dare due fondamentali garanzie: una relativa all'effettiva consistenza delle poste attive ed all'inesistenza di passività ulteriori e l'altra relativa alla corretta valutazione, in base ai principi contabili generalmente applicati, delle poste attive e passive inserite nel bilancio di riferimento.

L'interprete deve sempre partire dal dato contrattuale al fine di verificare l'assunzione o meno, da parte del cedente, di una garanzia in ordine all'effettivo valore della partecipazione, così da rendere lo stesso - per così dire - immune dall'incidenza negativa di sopravvenienze passive, purché riferite a periodi precedenti al perfezionamento della cessione.

Gli eventi relativi alla consistenza e alla redditività della società potrebbero incidere sul valore di mercato delle azioni, quale può risultare dal bilancio, dallo stato patrimoniale, e da ogni altro elemento che influisca sul loro valore ovvero sulla adeguatezza del prezzo pattuito e, quindi, in definitiva sulla convenienza economica dell'operazione di cessione, ma la corrispondenza o meno del valore del bene venduto al prezzo pattuito non attiene alle qualità intrinseche (essenziali o promesse) previste dall'art. 1497 c.c., in quanto la misura del prezzo pattuito è normalmente irrilevante, a meno che non siano invocati i presupposti che consentano la rescissione per lesione ultra dimidium ovvero l'errore sul prezzo è causa di annullabilità del contratto solo qualora sia consistito in errore sulla qualità del bene.

Ne consegue che sono insussistenti i presupposti della disciplina codicistica - anche per ciò che attiene alla disciplina della decadenza e della prescrizione - quando si tratti di garanzia fornita per le sopravvenienze passive della società che, seppure relative a fatti avvenuti prima della conclusione del contratto, si potranno manifestare anche a distanza di anni, senza che l'acquirente ne avesse potuto avere conoscenza prima. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)