Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14867 - pubb. 28/04/2016

Nuova revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario

Tribunale Latina, 05 Aprile 2016. Est. Linda Vaccarella.


Nuova revocatoria fallimentare – Rimesse in conto corrente bancario – Accertamento di eventuali affidamenti – Mancato deposito contratto conto anticipi – Inesistenza prova affidamento e cessione credito

Nuova revocatoria fallimentare – Rimesse in conto corrente bancario – Nozione di riduzione consistente e durevole – Applicazione al caso concreto – Criteri per la individuazione delle singole rimesse revocabili

Nuova revocatoria fallimentare – Rimesse in conto corrente bancario – Applicazione del tetto massimo revocabile di cui all’art. 70 L.F. – Sussistenza



Il mancato raggiungimento della prova sia della cessione che della sua efficacia nei confronti del debitore ai sensi dell’art. 1264 c.c. comporta che i pagamenti eseguiti da parte dei terzi sul conto della fallita costituiscono in tutto e per tutto atti estintivi eseguiti in favore della società fallita. Peraltro la preesistenza delle obbligazioni dei terzi rispetto ai singoli versamenti non consente di qualificare questi ultimi come adempimento del terzo agli obblighi del correntista verso la banca né come adempimento di obblighi di garanzia (cfr. sul punto Cass. Sent. n. 7074/2005). (Salvatore Fieramonti) (riproduzione riservata)

Appare idoneo il criterio indicato dalla procedura, ripreso dalla prima giurisprudenza di merito che ha applicato la nuova normativa, sulla base del quale si considera consistente ogni rimessa che supera il 10% dell’importo massimo revocabile ex art. 70 L.F. (Salvatore Fieramonti) (riproduzione riservata)

Per quanto riguarda l’elemento della durevolezza dell’effetto solutorio può invece applicarsi, nel caso di specie, il diverso dato temporale utilizzato dal CTU il quale ha ipotizzato la durevolezza analizzando l’efficacia solutoria in un arco temporale di quattro giorni. Si tratta infatti di una metodologia certamente congrua in considerazione di quanto già evidenziato sulla natura movimentata del conto in questione e dunque del fatto che si tratta di rapporto all’interno del quale la stabilità del rientro va valutata nel breve – ma non brevissimo – periodo. (Salvatore Fieramonti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Salvatore Fieramonti del Foro di Latina


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