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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14862 - pubb. 28/04/2016.

Capacità processuale del fallito e azione di condanna promossa dal creditore ipotecario


Tribunale di Brescia, 13 Aprile 2016. Est. Canali.

Ammissibilità dell’azione di condanna promossa dal creditore ipotecario nei confronti del fallito personalmente al fine di ottenere un titolo esecutivo valido per l’escussione del terzo datore di ipoteca

Natura e limiti della perdita di capacità processuale del fallito - Soggetti legittimati ad eccepire il difetto di capacità processuale del fallito


È legittima e ammissibile l’azione di condanna che il creditore svolge in via ordinaria nei confronti del fallito personalmente, per ottenere una pronuncia sullo stesso credito, al fine di procedere esecutivamente nei confronti di un terzo che, anteriormente al fallimento, abbia dato ipoteca su un proprio immobile per obbligazioni del futuro fallito. In questo caso, invero, il fallito è processualmente capace. (Pieranna Buizza) (Andrea Fenaroli) (riproduzione riservata)

Essendo la perdita della capacità processuale del fallito non assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, soltanto a questi, per il tramite del curatore, è consentito eccepire l’eventuale difetto di capacità, con la conseguenza che se il curatore rimane inerte il giudice non può rilevare d’ufficio tale difetto. (Pieranna Buizza) (Andrea Fenaroli) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Pieranna Buizza e Andrea Fenaroli


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