Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14833 - pubb. 21/04/2016

Concordato preventivo con riserva, attività d’impresa avviata dopo la domanda di concordato e autorizzazione a contrarre finanziamenti

Tribunale Forlì, 29 Ottobre 2015. Pres., est. Pazzi.


Concordato preventivo con riserva - Attività d’impresa avviata dopo la presentazione della domanda di concordato - Autorizzazione a contrarre finanziamenti ai sensi dell'articolo 182 quinquies l. fall. -  Ammissibilità

Concordato con continuità aziendale - Pagamento dei creditori anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori - Condizioni - Necessità di un piano attestato  e definito nei suoi elementi essenziali - Esclusione



E’ ammissibile l’istanza formulata nella fase preconcordataria ai sensi dell’ art. 182 quinquies l. fall. con la quale si chiede l’autorizzazione a contrarre finanziamenti destinati alla prosecuzione di una specifica attività d’impresa avviata successivamente all’introduzione della procedura, fino alla scadenza del termine per la presentazione del piano e della proposta, ovvero al pagamento dei soli crediti anteriori oggetto di precedente autorizzazione rilasciata dal medesimo Tribunale, con esclusione di ogni differente credito anteriore.

La disposizione contenuta nell'articolo 182 quinquies l. fall., per cui il debitore può chiedere di essere autorizzato al mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda, ha introdotto un’eccezione alla generale disciplina di cui all’ art. 169 bis l. fall., secondo cui i contratti pendenti mantengono la loro efficacia.

(Nel caso di specie il Tribunale ha autorizzato da un lato il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere con un istituto bancario al momento del deposito della domanda anticipata di concordato, e dall’altro lato l'autorizzazione a cedere crediti a garanzia di tali finanziamenti, ai sensi dell’ attuale disposto del successivo capoverso). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del concordato con continuità aziendale l'autorizzazione, prevista dall'art. 182 quinquies l. fall., al pagamento dei creditori anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell'attività d’impresa e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, può essere concessa anche in assenza del deposito del piano attestato, purché il debitore enunci nella domanda in bianco l'intenzione di proporre un concordato preventivo con continuità aziendale, diversamente sarebbe avvalorata un’interpretazione eccessivamente restrittiva che rischierebbe di disapplicare l’espresso contenuto normativo.

(La decisione del Tribunale di Forlì si pone in consapevole contrasto con l’opposto orientamento giurisprudenziale, espresso di recente da Tribunale di Modena 29 maggio 2013, in questa Rivista). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini - Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio del Foro di Rimini
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