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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14792 - pubb. 18/01/2016.

Estensione ai macchinari dell'ipoteca iscritta su stabilimento industriale


Cassazione civile, sez. I, 26 Gennaio 1985, n. 391. Est. Rossi.

Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami - Ricorso per cassazione ex art. 111 cost. - Esperibilità - Decreto del giudice delegato - Esperibilità del ricorso - Esclusione

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Distribuzione della somma ricavata - Questioni attinenti alla individuazione dei beni sui quali opera la prelazione del creditore ipotecario - Definitività del decreto di approvazione ed esecutività dello stato passivo - Preclusione - Insussistenza - Condizioni

Cause di prelazione - Ipoteca - Oggetto dell'ipoteca - Ipoteca iscritta su stabilimento industriale - Estensione ai macchinari - Condizioni - Fallimento del debitore - Disintegrazione del complesso industriale - Conseguenze  


Poiché la sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 26 della legge fallimentare nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, nel modo previsto dalla norma medesima, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto dello attivo, non comporta l'eliminazione dall'ordinamento del suddetto istituto del reclamo, ma solo la sua diversa regolamentazione in base alle norme generali fissate dagli artt. 737-742 cod. proc. civ., il ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, resta esperibile avverso il decreto adottato dal tribunale sul reclamo, non avverso il decreto del giudice delegato. (massima ufficiale)

In sede di ripartizione delle somme ricavate dalla vendita fallimentare, le questioni attinenti all'individuazione dei beni sui quali opera la prelazione del creditore ipotecario non restano precluse dalla definitività del decreto di approvazione ed esecutività dello stato passivo, ove il credito medesimo sia stato ammesso al passivo con formula generica, cioè con accertamento della sua esistenza, entità e rango, ma senza specificazione dei beni investiti da detta prelazione. (massima ufficiale)

L'estensione dell'ipoteca iscritta su uno stabilimento industriale ai macchinari in esso impiegati non è riconducibile al disposto dell'art. 2810 n. 1 cod. civ. in tema di pertinenza, dato che detti macchinari, rientrando fra gli elementi del complesso aziendale, globalmente rivolti a realizzare la funzione produttiva, non sono qualificabili come meri accessori al servizio di beni immobili, ma va riconosciuta, ai sensi dell'art. 2811 cod. civ., solo se ed in quanto i macchinari medesimi si presentino incorporati all'immobile, per effetto di una connessione fisica idonea a dar luogo ad un bene complesso (e non quindi per mera adesione con mezzi aventi la sola funzione di ottenerne la stabilità necessaria all'uso). Ove sussista tale incorporazione, l'estensione dell'ipoteca non resta esclusa dalla circostanza che, sopravvenuto il fallimento del debitore, si abbia la disintegrazione del complesso aziendale, con la vendita dei singoli beni in sede concorsuale, poiché una tale successiva scorporazione non può travolgere "ex tunc" il già verificatosi ampliamento dell'oggetto dell'ipoteca in applicazione del citato art. 2811 cod. civ. (massima ufficiale)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli

Edita in: Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, anno 1985, fasc. 07, pag. 734; Il diritto fallimentare, anno 1985, fasc. 3, parte 2, pag. 0395.