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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14791 - pubb. 18/01/2016.

Incidenza della prededucibilità delle spese di procedura sui beni oggetto di garanzie reali speciali


Cassazione civile, sez. I, 10 Maggio 1999. Est. Ferro.

Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - Prededucibilità ex art. 111, primo comma, n. 1 legge fall. - Portata - Limiti - Nel caso di beni oggetto di garanzie reali speciali


La prededucibilità, ex art. 111, primo comma, n. 1, R.D. 16 Marzo 1942, n. 267, delle spese relative alla procedura fallimentare, non incide nella stessa misura sulla totalità dell'attivo, dovendo il suo effetto essere limitato, per i beni oggetto di garanzie reali speciali, ai soli oneri correlati all'amministrazione ed alla liquidazione di detti beni, ovvero attinenti ad attività di amministrazione direttamente rivolte alla conservazione o all'incremento dei beni stessi o comunque destinate a realizzare una specifica utilità per i creditori garantiti. (massima ufficiale)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO Presidente
Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere
Dott. Vincenzo FERRO Cons. relatore
Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere
Dott. Francesco FELICETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente

omissis

Svolgimento del processo
Con reclamo ai sensi dell'art. 26 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 presentato il 25 gennaio 1994 la "Monte dei Paschi Fondiario e Opere Pubbliche s.p.a." impugnava il decreto emesso il giudice delegato del fallimento della SOGIM s.p.a. il 14 dicembre 1992, depositato il 15 dicembre 1992, che dichiarava esecutivo il "piano di riparto finale" del fallimento, nel quale, in reiezione delle osservazioni formulate dalla reclamante, era prevista la detrazione dal ricavo della vendita dell'unico bene immobile di proprietà della società fallita di tutte le spese sostenute per lo svolgimento della procedura fallimentare. La reclamante, premesso che il proprio credito era assistito da ipoteca di primo grado gravante su quell'immobile, già da essa assoggettato a procedimento esecutivo di espropriazione immobiliare ai sensi dell'art. 42 del T.U. 16 luglio 1905 n. 646, assumeva: che in sede di ripartizione fallimentare delle somme ricavate dalla vendita di immobili ipotecati i creditori titolari della relativa prelazione godono di posizione poziore rispetto ai creditori aventi titolo a soddisfacimento prededuttivo per obbligazioni inerenti alla procedura fallimentare; che le spese generali di amministrazione deducibili dal prezzo ricavato dalla vendita dei beni ipotecati sono quelle riconducibili alla gestione e alla liquidazione dei beni stessi; che la preferenza accordata ai creditori ipotecari viene meno solo quando le spese sostenute e da sostenere si riferiscono ad attività direttamente rivolte all'incremento, al l'amministrazione e alla liquidazione dei beni ipotecati, ad attività da cui sia derivata specifica utilità ai creditori ipotecari; che nella specie nessuna delle diverse voci di spesa poste nell'insieme a carico dei ricavi immobiliari rispondeva ad alcuna delle suddette ipotesi, all'infuori di quelle attinenti alle spese condominiali. Per la cassazione del detto provvedimento ricorre la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., succeduta in virtù dell'art. 16 del D.legisl. 20 novembre 1990 n. 356 nei rapporti già facenti capo al Monte dei Paschi di Siena Istituto di credito di diritto pubblico, già succeduto nei rapporti di cui era titolare la incorporata Monte dei Paschi Fondiario e opere Pubbliche s.p.a. a sua volta derivante dalla trasformazione della Sezione di Credito Fondiario del Monte dei Paschi. La Curatela del fallimento della SOGIM s.r.l. già I.C.I. s.r.l. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente denuncia, nell'impugnato provvedimento, "violazione e falsa applicazione degli art. 54, 57, 109 e 111 R.D. 16 marzo 1942 n. 267", addebitando al giudice del merito di non avere considerato: che il suo credito era garantito da ipoteca di primo grado; che per principio generale in sede di ripartizione fallimentare delle somme provenienti dalla vendita di beni ipotecati i crediti assistiti dalla relativa prelazione prevalgono sui crediti destinati ad essere soddisfatti in via di prededuzione in quanto inerenti a obbligazioni correlate allo svolgimento della procedura;
che le sole spese generali di amministrazione deducibili dal ricavo della vendita dei beni ipotecati sono quelle riconducibili alla gestione e alla liquidazione dei beni stessi, pere tali dovendosi intendere solo le spese relative ad attività direttamente rivolte all'incremento, all amministrazione e alla liquidazione di tali beni, o ad attività alle quali sia derivata specifica utilità a beneficio dei creditori ipotecari; che nella fattispecie in esame nessuna delle voci di spesa poste a carico del ricavo immobiliare presentava le suddette caratteristiche all'infuori degli oneri condominiali e degli oneri tributari per INVIM e per SOCOF.
2. È noto che in ordine al problema dell'incidenza dei costi della procedura fallimentare, suscettibili di prededuzione ai sensi dell'art. 111 comma primo n. 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, sulle somme provenienti dalla vendita di beni gravati da garanzia reale e destinate ad essere attribuite in sede di distribuzione ai creditori da tale garanzia assistiti, la giurisprudenza di questa Corte ha assunto un ormai costante ed univoco orientamento nel senso che la prededucibilità delle spese sostenute per la procedura non grava ugualmente sulla totalità dell'attivo, dovendo il suo effetto essere limitato, per i beni oggetto di garanzie reali speciali, ai soli oneri correlati all amministrazione e alla liquidazione di tali beni, ovvero attinenti ad attività di amministrazione direttamente rivolte alla conservazione o all'incremento dei beni stessi o comunque destinate a realizzare una specifica utilità beneficio dei creditori garantiti. Gli argomenti di carattere logico, sistematico e letterale a sostegno di tale interpretazione, vengono individuati in ciò che "dagli art. 53 e 54 legge fallimentare, che regolano la disciplina dei crediti con diritto di prelazione nel fallimento, si evince il principio che le posizioni di diritto sostanziale efficacemente precostituite a favore di taluni creditori mediante pegno o ipoteca devono essere rispettate anche nella procedura fallimentare" e "dagli art. 107 (ultimo comma) e 109 (secondo comma) in tema di vendita di immobili emerge inoltre che la distribuzione del ricavato delle vendite immobiliari, nel sistema della legge speciale, è operazione autonoma rispetto alla ripartizione delle altre attività, e che la somma da distribuire ai creditori ipotecari non può essere gravata da oneri diversi da quelli ivi specificamente contemplati" (così Cass. 11 gennaio 1995 n. 251). E, tra le altre numerose decisioni in tal senso (v. anche: Cass. 10 agosto 1992 n. 9429; Cass. 3 febbraio 1987 n. 952; Cass. 3 novembre 1981 n. 5784; Cass. 19 ottobre 1977 n. 4474; Cass. 29 ottobre 1968 n. 3609), si segnala Cass. 10 marzo 1994 n. 2337 ove, nella ricerca di una interpretazione del disposto dell'art. 111 legge fallimentare che si ponga "in conformità alla sua ratio tenendo soprattutto conto della necessità del suo coordinamento con la disciplina delle cause di prelazione nonché dell'esigenza di assicurare da una parte il pagamento delle spese della procedura fallimentare e di soddisfare dall'altra i creditori muniti di garanzia speciale, contenendo al minimo i danni che essi potrebbero risentire per essere stati coinvolti nel procedimento di esecuzione concorsuale al quale non hanno - a differenza dei creditori chirografari - alcun particolare interesse", e sulla base del rilievo che le spese della procedura producono, rispettivamente per la categoria dei creditori chirografari e per quella dei creditori muniti di prelazione reale specifica, utilità non commisurabili ad un criterio di assoluta proporzionalità correlato all'entità del realizzo dei singoli beni, in quanto tali spese possono riguardare attività di nessun interesse e di nessuna utilità per i creditori favoriti da garanzie speciali (quali, exempli causa, le spese relative alla continuazione dell'esercizio dell'impresa o quelle relative ad azioni giudiziarie aventi ad oggetto beni estranei a quelle garanzie), "il punto di equilibrio tra queste opposte esigenze" viene indicato in una lettura della norma citata "secondo la quale la prededuzione delle somme innanzi indicate incide sul ricavato della liquidazione dei beni gravati da garanzie reali nei soli limiti in cui esse si riferiscano all'esecuzione relativa a tali beni ossia nei limiti delle spese specificamente sostenute per tale esecuzione e in un'aliquota delle spese generali da calcolarsi a seconda delle circostanze concrete in misura corrispondente all'interesse e all'utilità anche potenziale del creditore garantito", osservandosi ulteriormente che "questa interpretazione assicura la capienza per le spese
dell'amministrazione del fallimento entro equi confini e salvaguarda al tempo stesso le garanzie speciali che la legge fallimentare mostra in via di principio di voler lasciare integra anche in caso di procedura concorsuale nella misura massima compatibile con le caratteristiche di tale procedura, senza alcun pregiudizio per i creditori chirografari e per quelli assistiti da privilegio generale, perché le spese necessarie per il soddisfacimento in detta procedura delle ragioni dei creditori garantiti restano a carico di costoro." Tale orientamento ha ricevuto, da ultimo, conferma e precisazione nella sentenza 6 giugno 1997 n. 5104 nella quale questa Corte ha affermato che, in particolare, che il creditore ipotecario deve sopportare una parte di quel peculiare costo della procedura che è rappresentato dal compenso dovuto al curatore, in considerazione delle attività da lui compiute di amministrazione e di liquidazione dei beni ipotecati e volte a consentire il soddisfacimento delle ragioni del medesimo creditore, nonché dell'attività svolta dal curatore stesso nella fase della verifica e dell'ammissione al passivo del credito garantito, del pari indispensabile affinché il creditore possa partecipare al concorso (argomentando anche dal secondo comma dell'art. 109 della legge fallimentare da cui si desume che il compenso al curatore è destinato a gravare in qualche misura anche sul ricavato delle vendite immobiliari), e ha precisato che "si deve tener conto dell'attività specificamente svolta dal curatore in favore dei creditori garantiti sia nella fase dell'accertamento del passivo sia in quella dell'amministrazione e della liquidazione dei beni gravati da garanzia reale", che si tratta "di una valutazione da operare in concreto alla luce delle circostanze di volta in volta riscontrabili in ogni singola procedura", e comunque "di una valutazione comparativa che ponga a raffronto l'attività svolta dal curatore nell'interesse generale della massa e quella specificamente riferibile all'interesse dei creditori garantiti", e che a tal fine non sussiste alcun ostacolo logico o giuridico all'adozione di un criterio di imputazione riflettente il rapporto proporzionale di valore dei beni immobili ipotecati rispetto alla restante parte dei beni liquidati nell'ambito della procedura di fallimento, se ed in quanto gli organi della procedura abbiano ragione di ritenere che esso risulti rispondente alla valutazione dell'attività effettivamente svolta dal curatore nell'interesse dei creditori muniti di garanzia reale in rapporto alla restante massa dei creditori partecipanti al concorso.
3. Da tale impostazione si è, in effetti, discostato il Tribunale di Firenze, il quale, posta la premessa che il criterio più logico ed equo sia quello della imputazione delle spese generali in proporzione al ricavato di ogni singolo bene "costituendo tale ricavato il metro di valutazione dell'utilità conseguita da ogni creditore dallo svolgimento della procedura concorsuale", integrata dalla precisazione che "per la corretta applicazione della soluzione indicata è necessario ricercare per ogni spesa la imputazione specifica in base al criterio di inerenza della spesa stessa al bene realizzato e all'utilità anche potenziale di essa per il creditore", ha affermato conclusivamente che "i debiti di massa vanno pagati detraendo dal ricavo di ogni bene, oltre le spese specifiche, le spese generali in misura proporzionale a tutti i ricavi", onde "anche i creditori ipotecari o con privilegio speciale immobiliare devono sopportare, oltre le spese specifiche per l'amministrazione e la vendita degli immobili, anche una quota parte delle spese generali sostenute dall'apertura alla chiusura del fallimento ivi compreso il compenso al curatore"; e ha indicato il criterio da seguire nell'imputazione delle spese generali, in linea di principio e non solo meramente sussidiaria, "quello generale dell'imputazione proporzionale ai ricavi valido per tutti i creditori concorrenti e fondato sul concetto di utilità."
4. Nessuna delle considerazioni svolte nella motivazione dell'impugnato provvedimento appare idonea a giustificare, nei termini generali in cui viene enunciato, il consapevole dissenso del Tribunale di Firenze dall'orientamento giurisprudenziale emergente dai precedenti citati. Tale non è, anzitutto, l'argomento di interpretazione storica che si pretende di desumere dal raffronto tra il sistema di cui all'abrogato codice di commercio, nel quale la vendita degli immobili aveva luogo davanti al Tribunale ordinario con una procedura separata e diversa da quella fallimentare, che si concludeva con un giudizio di graduazione per la ripartizione del ricavato tra i creditori muniti di ipoteca o di privilegio speciale, con acquisizione all'attivo fallimentare della sola eventuale somma residua, e il sistema introdotto dalla vigente legge fallimentare che ha unificato la fase della liquidazione dell'attivo riconducendo anche la realizzazione delle attività immobiliari nell'alveo delle competenze degli organi della procedura, sia - almeno normalmente- quanto al momento della vendita sia quanto al momento della distribuzione: l'unitarietà sistematica indubbiamente emergente dal disegno della legge fallimentare non risulta infatti in alcun modo vulnerata dai ricordati criteri accolti dalla giurisprudenza di legittimità, i quali non postulano quale fondamento ne' comportano quale conseguenza la frammentazione della procedura ne' la espunzione da essa della liquidazione dei cespiti immobiliari, ma si risolvono solo nella affermazione e nella specificazione della almeno tendenziale sopravvivenza, alla instaurazione del concorso, del contenuto di utilità inerente alle posizioni privilegiate prevalenti sulla par condicio creditorum; non giova, quindi, a tal fine, sottolineare l'erroneità dell'assunto di chi sostenesse, su pretesa base testuale, una differenziazione strutturale tra la distribuzione del ricavato delle vendite immobiliari di cui all'art. 109 e la generale ripartizione dell'attivo di cui agli art. 110 e seguenti (richiamati, invece, proprio dall'art. 109). Nè appare significativa nel senso proposto dal Tribunale la previsione della facoltà del giudice delegato di attribuire al curatore un acconto sul compenso che gli sarà definitivamente riconosciuto in relazione all'intera opera svolta, che, proprio perché qualificato come acconto, non esaurisce il diritto del curatore alla retribuzione dell'attività specificamente attinente ai cespiti immobiliari e non si contrappone, nel titolo e nella misura, alla retribuzione dovutagli per le altre attività, e che nel compenso definitivo è destinato a confluire sia sotto il profilo della determinazione sia sotto quello del soddisfacimento (il che, come si è visto, anche la giurisprudenza di legittimità riconosce): tutto ciò infatti non è razionalmente incompatibile con la possibilità di una discriminazione in ragione del criterio dell'utilità specifica dei possibili diversi aspetti dell'attività funzionale la cui retribuzione si risolve in costo della procedura. E quanto alla contabilità speciale che l'ultimo comma dell'art. 107 esige dal curatore per le vendite dei singoli immobili e per i relativi frutti, se è vero che essa ha funzione essenzialmente amministrativa, è altrettanto vero che tale funzione postula, quale sua ragione di essere, la specificità della destinazione delle entità pecuniarie che ne formano oggetto. Infine, nessun utile argomento si desume dal disposto dei pur citati art. 53 e 54 della legge fallimentare i quali disciplinano, rispettivamente, la possibilità per il creditore pignoratizio o munito di privilegio speciale mobiliare di soddisfare il proprio credito al di fuori della ripartizione fallimentare, e la intangibilità economica del credito garantito mediante l'esercizio, nell'ambito fallimentare, della prelazione stessa sul prezzo dei beni vincolati.
5. Devesi, peraltro, osservare che la problematica suesposta riveste concreto significato concreto in funzione della distribuzione dei costi della procedura, considerata nei diversi aspetti del suo svolgimento, a carico di diverse componenti dell'attivo fallimentare (solo in tal caso potendosi logicamente configurare estremi di specificità di imputazione a talune di queste di determinati oneri), mentre resta collocata sul piano meramente teorico in una ipotesi quale la presente, caratterizzata dal fatto che, da un lato, le spese relative alla liquidazione dell'attivo mobiliare superavano il ricavo da essa conseguito, e, dall'altro, il ricavo della vendita dell'immobile di cui trattasi costituiva l'unico cespite a cui poteva essere raffrontata la massa passiva nel suo insieme in sede satisfattoria, di guisa che, come lo stesso Tribunale finisce per riconoscere, "il curatore non aveva alternative di sorta nel modo di procedere con riferimento alle circostanze concrete dei conti della gestione fallimentare." Invero, l'eventuale nuova statuizione da emettersi in sede di merito non potrebbe tradursi in un diverso concreto esito decisionale: e non potrebbe, in particolare, risolversi nella esclusione della detrazione dall'attivo attribuibile all'odierna ricorrente di quelle spese che la stessa contesta di dover sopportare. È appena il caso di rilevare, al riguardo, che resterebbe estranea a tale sede la prospettazione e la valutazione di eventuali ipotesi di responsabilità configurabili nei confronti degli organi della procedura in ordine a spese illegittimamente o inopportunamente sostenute da cui sia derivato danno, nel senso di cui sopra, alla ricorrente. Pertanto, il rilievo della inidoneità delle argomentazioni svolte dal Tribunale di Firenze a giustificare una revisione critica della costruzione giurisprudenziale precedentemente illustrata - che qui si ritiene di recepire e, per quanto occorra, riaffermare - non conduce all'accoglimento dell'istanza di cassazione dell'impugnato provvedimento, il cui dispositivo risulta in definitiva coincidente con quello che sarebbe stato frutto di una corretta ratio decidendi come sopra individuata, ma comporta l'esercizio da parte di questo Collegio del potere di sostituire la motivazione del provvedimento, ai sensi del secondo comma dell'art. 384 C.P.C. Ricorrono, infatti, i presupposti del previsto intervento correttivo, che la giurisprudenza indica nelle seguenti condizioni: che il dispositivo sia conforme a diritto, a differenza della motivazione, in sè non idonea a giustificarlo; che l'erroneità della motivazione non derivi da errores in judicando incidenti sulla qualificazione o sulla valutazione dei fatti; che la correzione non risulti estranea all'ambito devolutivo della censura proposta con il ricorso. Riceve quindi reiezione il ricorso, intendendosi sostituita la motivazione del provvedimento del Tribunale di Firenze con quella emergente dall'applicazione dei principi suesposti.
6. La peculiarità della vicenda processuale e delle ragioni della decisione inducono a ravvisare giusti motivi per la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 1999