Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14787 - pubb. 19/04/2016

Il fascicolo del procedimento monitorio si può produrre in sede di opposizione fino al momento del deposito della comparsa conclusionale

Tribunale Taranto, 12 Ottobre 2015. Est. Casarano.


Opposizione a decreto ingiuntivo - Tardivo deposito del fascicolo di parte del monitorio - Inutilizzabilità della documentazione ai fini della decisione - Esclusione



Con l’opposizione a decreto ingiuntivo non si dà un nuovo processo ma una prosecuzione di quello iniziato in forma speciale con il ricorso monitorio. Sicché quando il fascicolo di parte del procedimento monitorio sia mancato materialmente al momento della decisione di I grado, in appello si tende ad ammettere la sua acquisizione, al di là del limite ex art. 345, ultimo comma, c.c..
Se la questione si pone in primo grado, deve portarsi alle estreme conseguenze il principio affermato per l’appello, laddove si esclude che il fascicolo di parte del monitorio sia da qualificare come prova precostituita. Se, infatti, i documenti allegati al fascicolo di parte ricorrente del monitorio non sono da qualificare come nuovi documenti, deve coerentemente affermarsi che non soggiacciono alle preclusioni istruttorie proprie del giudizio a cognizione piena in primo grado.
Un’interpretazione diversa comporterebbe la seguente antinomia: al giudice di primo grado è precluso di tenere conto del fascicolo di parte del monitorio irritualmente depositato, con il conseguente possibile rigetto della domanda attorea; il che però si tradurrebbe in appello in un ritorno nel processo del fascicolo incriminato e quindi nel probabile ribaltamento della decisione avutasi in primo grado.
La disciplina applicabile non è quella in tema di preclusioni istruttorie, bensì quella ex art. 169, I e II co., in tema di ritiro di fascicoli di parte. Anche il giudice sarebbe legittimato d’ufficio ad acquisire il fascicolo, proprio perché non si tratta di documenti, per i quali vige il principio della disponibilità della prova. Al più tardi quindi, in mancanza di esercizio del potere officioso del giudice, con la comparsa conclusionale dovrà essere depositato anche il fascicolo di parte del monitorio, pena questa volta l’impossibilità di tenerlo in considerazione per la decisione, non potendo il giudice ordinarne in questa sede l’acquisizione perché opererebbe la suddetta espressa preclusione ex art. 169, II co., c.p.c.. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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