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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14763 - pubb. 15/04/2016.

Responsabilità risarcitoria del fatto di reato previsto dagli artt. 217 e 224 l.f. e prescrizione


Tribunale di Venezia, 11 Dicembre 2015. Est. Boccuni.

Fallimento – Società per azioni – Azione di responsabilità – Stato di insolvenza – Accertamento incidenter tantum da parte del giudice civile di responsabilità risarcitoria per fatto da reato

Fallimento – Società per azioni – Azione di responsabilità – Prescrizione

Prosecuzione dell’attività – Aggravamento del dissesto – Responsabilità solidale degli amministratori e dei sindaci – Procedimento per sequestro conservativo

Fallimento – Società per azioni – Azione di responsabilità – Valutazione equitativa del danno in sede cautelare


La responsabilità risarcitoria del fatto di reato previsto dagli artt. 217 e 224 L.F. può essere accertata incidenter tantum dal giudice civile, onde fondarvi l’azione risarcitoria relativa ai danni conseguenti. (Alberto Rinaldi) (riproduzione riservata)

Il credito risarcitorio fatto valere sulla scorta della prospettazione del fatto di reato di cui all’art. 217 L.F., si prescrive con il decorso del termine di sei anni decorrenti dalla commissione dell’illecito, a norma dell’art. 157 c.p. e dell’art. 2947, comma, 3 c.c., e quindi dalla dichiarazione di fallimento, essendo questo il momento in cui si arresta il peggioramento della condizione dei creditori tutelati dalla norma, posto che solo con l’accertamento giudiziale dell’insolvenza si viene a cristallizzare la situazione debitoria dell’impresa ed arrestato il suo depauperamento. (Alberto Rinaldi) (riproduzione riservata)

Sussiste l’obbligo degli amministratori di chiedere tempestivamente il fallimento e, nella loro inerzia, dei sindaci, che sono tenuti a controlli trimestrali e debbono rispondere dell’illecito omissivo degli amministratori, dovendo l’organo di sindacato attivarsi con attenzione e solerzia nel controllare l’evoluzione peggiorativa della situazione, anche mediante i mezzi messi a disposizione dall’art. 2409 c.c. (Alberto Rinaldi) (riproduzione riservata)

L’illecito ex art. 217 L.F. comporta la sussistenza di responsabilità civile ex art. 2043 c.c. e il conseguente danno va determinato nell’aggravamento del dissesto, inteso come maggiore indebitamento della società che ha pregiudicato i creditori, in riferimento al patrimonio della società su cui soddisfarsi in modo concorrente. In sede cautelare è possibile determinare detto danno, in via equitativa e prudenziale, nell’importo riferito al maggiore indebitamento dell’impresa verso fornitori per forniture eseguite e rimaste non pagate, forniture che la tempestiva declaratoria di fallimento avrebbe evitato, essendo inoltre attestata nel ricorso per ammissione al concordato preventivo, presentato dall’imprenditore in bonis, l’insufficienza del patrimonio sociale al fine di soddisfare integralmente il ceto creditorio. (Alberto Rinaldi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alberto Rinaldi del Foro di Verona


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