Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14759 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 10 Luglio 2014. .


Assegno bancario – Previsione dell’art. 43 l. ass. – Deroga alla disciplina del codice civile in materia di errore – Errore incolpevole del debitore – Ininfluenza – Rischio dell’identificazione del prenditore del titolo – Grava sul debitore



Il chiaro disposto dell’art. 43 l.a. sarebbe inutile e pleonastico ove inteso, seguendo la giurisprudenza meno rigorosa, quale mera conferma alla regola generale già enunciata dall'art. 1992, comma 2, c.c. in quanto solo una lettura più rigorosa della medesima norma consente di valorizzare il suo vero contenuto precettivo, evidentemente volto a derogare alla regola generale del codice civile nel senso che l'errore, ancorché senza colpa, nel pagamento di un assegno intrasferibile, non libera mai il debitore, gravando su di lui il rischio dell'identificazione del prenditore del titolo. (Antonio Volanti) (riproduzione riservata)