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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14758 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 10 Luglio 2014. .

Assegno bancario – Clausola di non trasferibilità – Pagamento a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso – Responsabilità della banca – Ininfluenza della colpa della banca negoziatrice


L'art 43. secondo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, (c.d. legge sull'assegno bancario) nel disporre che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento, regola in modo autonomo l'adempimento dell'assegno non trasferibile, con deviazione sia dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito con legittimazione variabile, sia dal disposto di diritto comune delle obbligazioni di cui all'art. 1189 cod. civ., che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente, con relativo onere probatorio a carico del solvens. Invece, la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di chi non è legittimato — compresa la banca negoziatrice che è responsabile ex art. 43 della legge assegni per l'accertamento della legittimazione del presentatore dell'assegno — non è liberata dalla originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l’incasso), e ciò a prescindere dall’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione dello stesso prenditore, derivando la responsabilità della banca dalla violazione dell’obbligazione ex lege posta a suo carico dall’art. 43, secondo comma, del citato R.D. di pagare l’assegno esclusivamente al prenditore. (Antonio Volanti) (riproduzione riservata)