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Tribunale di Roma, 10 Luglio 2014. .
Assegno bancario – Clausola di non trasferibilità – Pagamento a persona diversa dal beneficiario – Responsabilità di natura contrattuale
Qualora la banca negoziatrice consenta, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, incorre — nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno — in una responsabilità di natura contrattuale con conseguente obbligo risarcitorio. (Antonio Volanti) (riproduzione riservata)