Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14749 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione penale, 21 Marzo 2016. .


Concordato preventivo e fallimento - Consecuzione tra le procedure - Assorbimento cronologico del fallimento nell'ambito del concordato - Esclusione - Condotte distrattive poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo



In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso in cui all'ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, stante la disuguaglianza tra le due procedure che non consente di intravedere nella successione delle vicende concorsuali la medesima connotazione, non si può ritenere che si verifichi un assorbimento cronologico della seconda nella prima (arg. da Sez. 5, n. 15712 del 12 marzo 2014, Consol e altri, Rv. 260220; Sez. 5, n. 31117 del 30 giugno 2011, Sbrocchi, Rv. 250588).

Indubbiamente, poi, le condotte distrattive poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo rientrano nell'ambito previsionale dell'art. 236, comma 2, legge fall., il quale, in virtù dell'espresso richiamo dell'art. 223 legge fall. punisce i fatti di bancarotta previsti dall'art. 216 legge fall., commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite (Sez. 5, n. 16504 del 12 gennaio /2010, Antonelli, Rv. 247243). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)