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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14748 - pubb. 15/04/2016.

Concorso del commissario giudiziale del concordato preventivo in condotte distrattive poste in essere dagli amministratori


Cassazione penale, 21 Marzo 2016, n. 11921. Est. Grazia Miccoli.

Concordato preventivo e fallimento - Consecuzione tra le procedure - Assorbimento cronologico del fallimento nell'ambito del concordato - Esclusione - Condotte distrattive poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo

Concordato preventivo - Commissario giudiziale - Relazione ex articolo 172  l.f. - Funzione - Informazione dei creditori e del pubblico ministero - Facoltà di pubblico ministero di contraddire in quanto parte del procedimento concordatario

Concordato preventivo - Informazione ai creditori sulla entità e natura del passivo - Documentazione allegata alla proposta - Relazione del commissario giudiziale - Richiamo alla documentazione a supporto della proposta - Ausilio (concorrente o postumo) da parte di terzi nelle condotte distrattive poste in essere dagli amministratori - Esclusione


In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso in cui all'ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, stante la disuguaglianza tra le due procedure che non consente di intravedere nella successione delle vicende concorsuali la medesima connotazione, non si può ritenere che si verifichi un assorbimento cronologico della seconda nella prima (arg. da Sez. 5, n. 15712 del 12 marzo 2014, Consol e altri, Rv. 260220; Sez. 5, n. 31117 del 30 giugno 2011, Sbrocchi, Rv. 250588).

Indubbiamente, poi, le condotte distrattive poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo rientrano nell'ambito previsionale dell'art. 236, comma 2, legge fall., il quale, in virtù dell'espresso richiamo dell'art. 223 legge fall. punisce i fatti di bancarotta previsti dall'art. 216 legge fall., commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite (Sez. 5, n. 16504 del 12 gennaio /2010, Antonelli, Rv. 247243). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'art. 172 legge fall. obbliga il commissario giudiziale solo a redigere l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata delle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori; e la stessa relazione, oltre ad essere depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori, viene trasmessa al Pubblico Ministero, in quanto parte del procedimento concordatario ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, legge fall., avendo questi piena facoltà di contraddire sulla domanda di concordato preventivo.

E' del tutto evidente, allora, che non possa proprio configurarsi il reato di omessa denunzia ex art. 361 c.p., ove risulti che il commissario giudiziale abbia illustrato in maniera esaustiva le condizioni nelle quali era stata fatta richiesta di concordato preventivo sia al tribunale (che, nel caso di specie, poi ha omologato il concordato) che al pubblico ministero, il quale - oltre a poter contraddire sulla domanda del debitore - avrebbe potuto eventualmente rilevare la penale rilevanza dei fatti descritti nella relazione del commissario giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'informazione dei creditori sulla entità e natura del passivo è affidata alla documentazione allegata alla proposta di concordato nonchè alla relazione del commissario giudiziale sulla scorta della verifica dei crediti ed è completata, senza necessità di ulteriore comunicazione, dai risultati dell'ammissione provvisoria dei crediti ai fini del voto (Sez. 1, Sentenza n. 15345 del 4 luglio 2014, Rv. 631813).

Ne consegue che anche il semplice richiamo fatto dal commissario giudiziale alla documentazione a supporto della proposta di concordato può ritenersi sufficiente a mettere i creditori, il giudice delegato e il pubblico ministero in condizioni di conoscere tutta la situazione patrimoniale della società in maniera adeguata, tanto da scongiurare qualsiasi ausilio (concorrente o postumo) da parte di terzi nelle condotte distrattive poste in essere dagli amministratori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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